Ricorso in Commissione Tributaria avverso sanzione catastale - Perosino, Luca
Scritto il 20/01/2012
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titolo : GUIDA PRATICA ALLA RIFORMA DELLE SANZIONI CATASTALI autore/i: Perosino, Luca anno: 2012 mese: Gennaio collana: avanguardia giuridica - 29 isbn: 978-88-95578-56-9 Una monografia che tratta il tema «caldo» delle sanzioni catastali. Dopo una lunga evoluzione normativa che prende le mosse dal D.Lgs. 472/1997, il 2011 ha rappresentato una svolta caratterizzata dall’inasprimento delle tariffe. Nell’opera viene ricostruita la sanzione nella pratica nonché i rimedi giustiziali e giudiziali con annessi i risvolti giuridici e tecnici.€ 15,00€ 12,75
Il d.lgs. n. 546/1992, relativo alle disposizioni sul processo tributario, è stato emanato in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 10 della l. n. 413/1991.
Il predetto decreto tratta degli organi della giurisdizione tributaria e delle competenze esercitate dalle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali di cui all’art. 1 d.P.R. n. 545/1992.
In primis è importante l’art. 2 d.lgs. n. 546/1992 che tratta della giurisdizione tributaria alla quale fanno carico i tributi di ogni genere. In special modo ne fanno parte le sanzioni amministrative irrogate dagli uffici finanziari con annessi gli interessi e gli accessori.
Le sanzioni però, per rientrare nella giurisdizione del giudice tributario dopo l’intervento del Giudice delle Leggi nel 2008[1], devono concernere la natura tributaria stricto sensu con la conseguenza che le controversie non riconducibili alla materia fiscale sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario[2]. In particolare, non deve tenersi conto del soggetto che ha irrogato la sanzione.
L’art. 4 incardina la competenza della Commissione Tributaria Provinciale e richiama quella ove ha sede l’ufficio finanziario che ha irrogato la sanzione. Diversamente la sede della Commissione Tributaria Regionale è quella della Regione nella cui circoscrizione fa parte la Commissione di primo grado chiamata in causa. Questa disposizione è inderogabile.
L’art. 12 tratta dell’assistenza tecnica per le parti che vogliono proporre ricorso, diverse dagli uffici finanziari o enti locali. In merito va detto che la parte privata può stare in giudizio personalmente, senza avvalersi dell’assistenza tecnica di un difensore, soltanto qualora il valore della causa non superi i 2.582,28 €.
Altro punto importante del d.lgs. n. 546/1992 risulta essere l’art. 15 che si riferisce all’eventuale pagamento delle spese di giudizio per chi soccombe e ai compensi degli incaricati all’assistenza tecnica. La corresponsione degli onorari verrà eventualmente liquidata e notificata alle parti al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
Il decreto legislativo analizzato all’art. 18 tratta esplicitamente del ricorso innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali; in esso vengono, di fatto, definiti i seguenti requisiti introduttivi:
a) l’indicazione della Commissione Tributaria cui è indirizzato e diretto il ricorso;
b) i dati anagrafici del ricorrente e del suo rappresentante legale compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata dello stesso[3] nonché il domicilio eletto nel territorio dello Stato e il codice fiscale;
c) l’ufficio contro cui si ricorre;
d) l’indicazione del valore della causa per il pagamento del contributo unificato
e) l’atto impugnato e i motivi.
Ovviamente il tutto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dai proponenti.
Per quanto concerne la predisposizione del ricorso in primo grado è fondamentale richiamare gli artt. 138 e ss. cod. proc. civ. con riferimento alle notificazioni degli atti tributari, in quanto norme compatibili. La notificazione al trasgressore deve avvenire generalmente mediante consegna a mani del destinatario ovunque quest’ultimo venga reperito dall’ufficiale giudiziario notificatore nell’ambito della propria circoscrizione di competenza. Diversamente, la notifica dell’atto sanzionatorio deve essere eseguita, ai sensi dell’art. 139, comma primo, cod. proc. civ., nel comune di residenza del destinatario ove questi abiti o svolga la propria attività lavorativa. Orbene, quando il destinatario non viene trovato nei luoghi suddetti la notificazione deve essere effettuata attraverso consegna di «copia dell’atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purché non minore di anni quattordici o non palesemente incapace»[4] da parte dell’ufficiale giudiziario addetto alla notifica. Ciò è importante poiché, come confermato anche recentemente dalla giurisprudenza amministrativa[5], la ricezione dell’atto da parte dell’ufficiale giudiziario al soggetto ricevente ex art. 139, comma secondo, cod. proc. civ. equivale, a tutti gli effetti, a perfezionamento della notifica, pertanto il dies a quo per proporre il ricorso tributario deve calcolarsi da tale momento.
L’art. 20 d.lgs. n. 546/1992 richiama le modalità di proposizione del ricorso mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 dell’art. 16 e cioè direttamente alla segreteria dell’ufficio provinciale che ha emesso il provvedimento ovvero tramite il servizio postale con plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In quest’ultimo caso la data di ricevimento equivale a tutti gli effetti al perfezionarsi della notificazione dell’atto. In merito, fondamentale risulta quanto disposto dall’art. 21, co. 1, d.lgs. n. 546/1992 il quale stabilisce che il ricorso deve essere tassativamente presentato, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato.
L’art. 19 tratta invece dell’oggetto di ricorso che deve basarsi fondamentalmente sui seguenti atti impugnabili:
- avviso di accertamento del tributo;
- avviso di liquidazione del tributo;
- provvedimento che irroga le sanzioni;
- ruolo e cartella di pagamento o eventuale avviso di mora.
Ebbene, l’elencazione inserita nel d.lgs. n. 546/1992 non è ritenuta propriamente tassativa in quanto compete discrezionalmente al giudice tributario valutare la natura marcatamente impositiva della pretesa tributaria tale da rendere possibile il relativo accertamento giudiziale di atti che resterebbero altrimenti impugnabili, visto il tenore della norma[6].
Infine l’art. 22 d.lgs. n. 546/1992 specifica in modo chiaro come si realizza, da parte del ricorrente, la costituzione in giudizio. In breve, il ricorrente ha tempo trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità, per il deposito dell’originale dell’atto comprovante il perfezionarsi della notifica presso la segreteria della Commissione Tributaria adita. Ugualmente il ricorrente può trasmettere tramite mezzo postale il ricorso stesso con plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. In questo secondo caso la notifica si ritiene compiuta dalla data di spedizione dell’atto.
Inoltre, per via di una recente modifica dell’articolo in questione, ad oggi il ricorrente deve depositare, all’atto della costituzione in giudizio, «la nota di iscrizione al ruolo contenente l’indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell’atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso»[7]. Per di più, all’atto di costituzione in giudizio mediante deposito del ricorso introduttivo, il ricorrente è tenuto, di regola, al pagamento di una tassa sull’introduzione di una causa denominata «contributo unificato» e che fino al 7 luglio 2011 non era prevista per i ricorsi in materia tributaria. Questo contributo, già presente nelle cause civili e amministrative, è stato introdotto anche nelle controversie tributarie dall’art. 37 d.l. n. 98 del 2011, convertito dalla l. n. 111/2011, ed è dovuto obbligatoriamente per tutti i ricorsi principali e incidentali proposti innanzi alle autorità giudiziarie tributarie. Al fine di fornire dei primi chiarimenti, con circolare n. 1/DF è intervenuto il Ministero dell’Economia e delle Finanze, provvedendo a definire l’ambito di applicazione del contributo oltre a indicarne la misura dovuta che varia a seconda del valore della lite. Per quanto concerne le sanzioni catastali, in base al disposto dell’art. 12, co. 5, secondo periodo, d.lgs. n. 546/1992, il valore della controversia è stabilito direttamente dall’entità della sanzione irrogata.
In caso di non conformità tra l’atto depositato presso la segreteria della Commissione Tributaria adita e quello consegnato o spedito all’ufficio nei confronti del quale è proposto il ricorso, l’autorità giudiziaria dichiara l’inammissibilità del ricorso.
La parte resistente, ossia l’ente o il concessionario del servizio di riscossione nei cui confronti è stato proposto ricorso, si costituisce in giudizio entro sessanta giorni dal momento in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo posta. Tale disposizione è tracciata nell’art. 23 il quale al comma 2 specifica che la costituzione in giudizio avviene mediante deposito presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente per giurisdizione, facendo presente, inoltre, che le controdeduzioni[8] devono essere prodotte in tante copie quante sono le parti in giudizio.
Alla luce di quanto detto sinora, ai sensi dell’art. 31 d.lgs. n. 546/1992, la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale provvede alla comunicazione dell’udienza di trattazione alle parti del processo instauratosi entro trenta giorni liberi. Inoltre, entro venti giorni prima dell’udienza di trattazione le parti possono depositare documenti, mentre fino a dieci giorni prima delle memorie difensive. In via del tutto eccezionale è invece prevista la possibilità di presentare entro cinque giorni brevi repliche scritte prima della data dell’udienza di trattazione nei casi in cui la stessa debba essere svolta in camera di consiglio.
La sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale viene depositata in segreteria entro trenta giorni dalla data della deliberazione con valore di pubblicazione, a tutti gli effetti. Nei successivi dieci giorni la segreteria stessa provvede alla comunicazione alle parti costituitesi in giudizio.
In ultimo, va tenuto conto che la decisione della causa nonché l’intero iter procedimentale del primo grado di giudizio sono caratterizzati da un notevole profilo di celerità. Il processo, infatti, è contraddistinto da una fase istruttoria ridotta, subordinata essenzialmente alla centralità della prova documentale e, a contrario, dalla scarsa rilevanza assunta dalle prove costituende. Tutto ciò è corroborato dal divieto della prova testimoniale sancito dall’art. 7, co. 4, d.lgs. n. 546/1992, non anche delle dichiarazioni rese all’amministrazione da soggetti terzi che possono assumere nel processo valenza di elementi probatori indiziari, liberamente valutabili dal giudice[9].
[1] Cfr. C. Cost., sent. 14 maggio 2008, n. 130; nonchè C.Cost., sent. 29 luglio2009, n. 238 la quale specifica che «l’attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi tale natura comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali posto dall’art. 102, secondo comma, Cost.».
[2] Cfr., su tutte, Cass. civ., SU, 27 gennaio 2011, n. 1864.
[3] Lemma introdotto dall’art. 2, co. 35-quater, lett. a), d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 148/2011.
[4] Così, art. 139, comma secondo, cod. proc. civ.
[5] Cfr. Cons. St., Sez. IV, 12 maggio 2011, n. 2881.
[6] Cfr., su tutte, Cass. civ., sez. trib., 8 ottobre 2007, n. 21045 secondo cui «in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell’art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, pur dovendosi considerare tassativa, va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente (art. 24 e 53 cost.) e di buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), che in conseguenza dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con la l. n. 448 del 2001. Ciò comporta la facoltà di ricorrere al giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente impositore che, con l’esplicitazione delle concrete ragioni (fattuali e giuridiche) che la sorreggono, porti, comunque, a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, senza necessità di attendere che la stessa, ove non sia raggiunto lo scopo dello spontaneo adempimento cui è naturaliter preordinato, si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall’art. 19 citato. Sorge, infatti, in capo al contribuente destinatario, già al momento della ricezione della notizia, l’interesse, ex art. 100 c.p.c., a chiarire, con pronuncia idonea ad acquisire effetti non più modificabili, la sua posizione in ordine alla stessa e, quindi, ad invocare una tutela giurisdizionale, comunque, di controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva e/o dei connessi accessori vantati dall’ente pubblico».
[7] Art. 22, co. 1, d.lgs. n. 546/1992, come modificato dall’art. 2, co. 35 quater, lett. c), d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla l. n. 148/2011. Peraltro è disponibile il formulario della nota di iscrizione a ruolo dinnanzi alla Commissione Tributaria Provinciale presso www.finanze.it
[8] Con le quali si intendono le difese edotte da controparte.
















