La disciplina legislativa in materia di certificazione energetica. Il quadro normativo - Lacopo, Valentina
Scritto il 18/01/2012
-
titolo : LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI autore/i: Lacopo, Valentina anno: 2012 mese: Gennaio collana: avanguardia giuridica - 28 isbn: 978-88-95578-94-1 La presente opera intende indagare, in una prospettiva pratico-applicativa, la disciplina vigente in tema di certificazione energetica degli edifici, alla luce delle numerose modifiche apportate al d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, fra cui, da ultimo, quelle la disciplina vigente in tema di certificazione energetica degli edifici, alla luce delle numerose modifiche apportate al d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, . A tal fine, essa si soffermerà dapprima nel definire l’esatto ambito applicativo della disciplina predisposta in materia di certificazione energetica e, proseguirà, in seguito, con l’esaminare le novità introdotte con il d.lgs. 28/2011.€ 18,00€ 16,20
Nel capitolo precedente si è avuto modo di dire come le disposizioni in tema di certificazione energetica degli edifici trovino accoglimento in una serie eterogenea di fonti normative.
Si è poi chiarito, in particolare, come il quadro normativo di riferimento comprenda sia i provvedimenti legislativi nazionali, fra cui il citato d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni, sia i provvedimenti comunitari (direttive) e regionali.
Ora, in considerazione della predetta eterogeneità, nonché al fine di definire l’esatta portata applicativa delle disciplina così predisposta in tema di certificazione energetica, si rende qui necessario procedere ad un esame più dettagliato della stessa.
Prima di procedere, tuttavia, è opportuno porre qualche ulteriore precisazione.
La prima considerazione da svolgersi attiene al rapporto fra la normativa comunitaria e la normativa nazionale.
Sul punto occorre evidenziare, anzitutto, come le disposizioni comunitarie si elevino ad importante criterio ermeneutico delle disposizioni interne. Queste ultime infatti - sia nazionali che regionali - devono essere interpretate alla luce del principio di attuazione conforme al diritto comunitario, cioè principalmente, per la materia in oggetto, alle disposizioni di cui alla direttiva comunitaria 2002/91/CE relativa al rendimento energetico degli edifici.
In virtù del citato principio, infatti, secondo quanto unanimemente affermato dalla giurisprudenza italiana e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità europea, le disposizioni normative contenute nelle fonti del diritto interno devono essere interpretate coerentemente con la lettera e lo scopo delle direttive e, più in generale, della normativa comunitaria, non potendosi ad esse attribuire altro significato se non quello da queste ultime risultante[1]. Questo anche laddove le disposizioni interne siano di data anteriore alle norme comunitarie.
Ciò deve spiegarsi in ragione del fatto che le norme comunitarie sono, nel quadro delle fonti del diritto, gerarchicamente sovraordinate rispetto alle norme interne. Pertanto, laddove la norma interna si presti ad una plurima interpretazione, dovrà procedersi ad un’interpretazione della stessa che sia, per l’appunto, conforme alla lettera e alla ratio delle disposizioni sovraordinate[2]. In definitiva, quindi, sarà sempre a queste ultime che dovrà farsi riferimento nella definizione dei casi dubbi.
Così posta questa prima considerazione, veniamo alla seconda, la quale attiene al rapporto fra la normativa nazionale e la normativa regionale[3].
A tal riguardo, ciò che preme chiarire, attesa la coesistenza dell’una e dell’altra normativa, nonché il disposto di cui all’art. 117, comma 3, della Costituzione, in forza del quale la materia relativa all’energia rientra fra quelle di legislazione concorrente fra Stato e Regioni, è quale delle due normative debba applicarsi al caso concreto: se quella regionale, laddove prevista, ovvero quella nazionale.
Ai fini dell’esatta definizione della questione, occorre qui richiamare le disposizioni di cui agli artt. 117, commi 3, 5 e 6 della Costituzione, l’art. 13, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 ed, infine, l’art. 17 del d.lgs. 192/2005.
Ai sensi dell’art. 117, comma 3 della Costituzione, la materia riguardante l’energia, o più precisamente, la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» rientra fra le materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni. Inoltre, ai sensi dei successivi commi 5 e 6 del citato art. 117, le Regioni provvedono «all’attuazione e all’esecuzione degli atti dell’Unione europea, nel rispetto delle norme procedurali statali» e sono dotate di potestà regolamentare (oltreché legislativa).
Ancora, ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, in relazione a quanto disposto dall’articolo 117, comma 5, della Costituzione, i provvedimentiattuativi di normative comunitarie «possono essere adottati nelle materie dicompetenza legislativa delle Regionie delle Province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso i provvedimenti statali adottati si applicano, per le Regioni e le Province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore dellanormativa di attuazione di ciascuna Regione e Provincia autonoma. I provvedimenti recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute».
Da ultimo, deve richiamarsi l’art. 17 del decreto legislativo 192/2005, rubricato Clausola di cedevolezza, il quale così dispone: «In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle Regioni e Province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministerialiapplicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottatada ciascuna Regione e Provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le Regioni e le Province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivantidall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE»[4].
Ora, dall’esame dalle disposizioni sopra riportate deve concludersi quanto segue.
In primo luogo, stante la concorrente competenza riconosciuta nell’ambito qui in esame dall’art. 117 Cost., deve ammettersi, da un lato, la validità dei provvedimenti regionali eventualmente emanati dalle singole Regioni e, dall’altro, la loro prevalenza (ancorché limitatamente, si ripete, alle sole materie di legislazione concorrente) rispetto alle disposizioni contenute nel d.lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
In secondo luogo poi deve ritenersi l’esistenza di un nucleo, per così dire, “duro” di disposizioni, (si tratta dei cd. principi fondamentali desumibili dal decreto 192/2005), al quale è accordata una prevalenza applicativa sulle disposizioni regionali.
Infine, deve affermarsi come le disposizioni regionali debbano essere interpretate (e a fortiori formulate) nel rispetto di tali principi fondamentali, nonché di quelli contenuti nella direttiva 2002/91/CE.
Riassumendo ulteriormente, dunque, deve dirsi che:
1) la disciplina di cui al d.lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni, troverà applicazione fino all’entrata in vigore delle leggi regionali. Pertanto, per tutte le Regioni che non abbiano ancora provveduto all’emanazione di detti provvedimenti, varranno le disposizioni della normativa nazionale; per le altre, invece, troveranno applicazione le disposizioni regionali (limitatamente, invero, alle sole materie di legislazione concorrente, come si è detto);
2) ai sensi del citato art. 17, rimarranno in vigore i principi fondamentali desumibili dal medesimo decreto, ovvero del d.lgs. 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
3) le disposizioni regionali dovranno essere interpretate alla luce di tali principi fondamentali e in ossequio a quelli contenuti nella direttiva comunitaria 2002/91/CE.
Poste tali premesse, quindi, pare evidente come ai fini della risoluzione della questione, sia necessario indagare quali siano i principi fondamentali desumibili dal d.lgs. 192/2005, ovvero quali siano le disposizioni che rimangono applicabili anche a seguito dell’entrata in vigore delle leggi regionali, e quali invece siano le semplici norme statali che, per effetto di tale entrata in vigore, perdono efficacia[5]. Tenendo conto peraltro del fatto che le disposizioni contenute nel d.lgs. 192/2005 attengono non solamente alle materie rientranti nella legislazione concorrente di cui all’art. 117, comma 3, ma altresì alle materie di esclusiva competenza statale (quali l’ordinamento civile e l’ambiente), rispetto alle quali troveranno applicazione esclusivamente le disposizioni statali. Queste ultime pertanto rimarranno escluse dal nostro campo di indagine.
Secondo quanto affermato dalla dottrina[6], può ipotizzarsi che rientri nell’ambito della materia oggetto di legislazione concorrente la definizione delcontenuto, dei requisiti della certificazione energetica e dei relativi presupposti di validità, nonché l’individuazione dei soggetti competenti al rilascio del relativo attestato, con la conseguenza che le disposizioni normative regionali disponenti in tale ambito, una volta in vigore, sostituiranno quelle statali[7].
Per quanto concerne, invece, l’allegazione (o messa a disposizione) dell’attestato di certificazione energetica ed, in particolare, la previsione della sua obbligatorietà o meno nei trasferimenti a titolo oneroso (e nelle locazioni), nonché la fissazione di apposite sanzioni (quali la nullità dell’atto) per il caso di eventuale inadempimento, deve dirsi come a riguardo non vi sia unanimità di opinioni. Una parte della dottrina[8] ritiene, infatti, come si tratti (in particolar modo per quanto concerne il profilo formale e la sanzione di nullità) di materia riconducibile all’ordinamento civile e come tale rientrante fra quelle oggetto di competenza esclusiva dello Stato; altra parte[9], invece, ne ammette la riconducibilità nell’alveo delle materie oggetto di legislazione concorrente.
Ora, è chiaro che la definizione della questione nell’uno o nell’altro senso produrrà conseguenze di rilievo estremamente differente, atteso che nel primo caso non potrà riconoscersi alcuno spazio applicativo alle disposizioni regionali, le quali anzi dovrebbero ritenersi incostituzionali (e pur tuttavia applicabili fino alla declaratoria di incostituzionalità); mentre nel secondo caso, ben potranno ammettersi leggi regionali che prevedano l’obbligatorietà dell’allegazione e stabiliscano la relativa nullità per il caso di mancata osservanza dell’obbligo anche laddove la normativa nazionale nulla preveda.
Al momento, e per tale via anticipandosi quanto si dirà meglio in seguito, si ritiene preferibile distinguere i due profili, ovvero quello dell’allegazione e quello della previsione di sanzioni quali la nullità dell’atto, giudicandosi il primo di essi solo un aspetto della disciplina della certificazione energetica non costituente un principio fondamentale dell’ordinamento (e di cui al d.lgs. 192/2005 per la materia in esame) e come tale derogabile dalle leggi regionali. Quanto al secondo dei profili indicati, invece, si pone il problema, come si diceva, di stabilire se detta previsione attenga all’ordinamento civile (ovvero ad una materia riservata all’esclusiva competenza dello Stato) o meno, giacché a seconda della tesi sostenuta si potranno avere soluzioni differenti.
Analoghe considerazioni devono poi essere svolte con riferimento ad altri aspetti della disciplina in materia, quali la validità temporale, la cadenzialità dell’obbligo di allegazione e la definizione dei presupposti oggettivi per il rilascio dell’attestato ecc., rispetto ai quali deve ammettersi la riconducibilità alla competenza regionale.
In definitiva, quindi, sembra potersi affermare come rientri nella competenza dello Stato:
1) la definizione dei principi fondamentali in materia di certificazione energetica;
2) l’emanazione di norme disciplinanti la forma e la struttura dei contratti in connessione con gli obblighi di dotazione della certificazione energetica;
3) l’attribuzione di sanzioni civilistiche in caso di violazione dei relativi obblighi.
Pare invece affermabile la competenza delle Regioni (ancorché nel rispetto dei principi fondamentali espressi dalla normativa statale e dalla direttiva 2002/91/CE) laddove si tratti di:
1) stabilire le fattispecie per le quali sorge l’obbligo di dotazione della certificazione energetica, vale a dire stabilire i presupposti oggettivi e negoziali in presenza dei quali sorge l’obbligo di allegazione;
2) determinare quali siano i requisiti (di forma e di contenuto) dell’attestato di certificazione energetica e quali siano i soggetti abilitati alla redazione e al rilascio dello stesso[10].
Poste queste necessarie premesse, veniamo ad esaminare la disciplina prevista a livello nazionale in tema di certificazione energetica degli edifici. Sul punto si rende necessaria un’ulteriore considerazione di ordine metodologico, prima di procedere.
L’indagine che si andrà compiendo nelle prossime pagine di questo capitolo sarà limitata alla generica trattazione dei provvedimenti legislativi che compongono in tema di certificazione energetica il quadro normativo di riferimento. Si rinvia per quanto attiene ai singoli aspetti della citata disciplina (quali quelli relativi all’obbligo di allegazione dell’attestato) al capitolo successivo, ove si tratterà singolarmente degli adempimenti richiesti dalla normativa energetica.
Com’è noto, la disciplina in tema di certificazione energetica degli edifici è contenuta nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, recante le disposizioni di attuazione alla direttiva comunitaria 2002/91/CE sul rendimento energetico dell’edilizia.
Tale decreto, in vigore dall’8 ottobre 2005, contiene una serie di disposizioni volte a definire i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, al fine, come si è detto, di «favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica; contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gasa effettoserra posti dal protocollo di Kyoto; promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo tecnologico». E a tal fine, disciplina:
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche integrate degli edifici;
b) l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
c) i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione[11];
d) le ispezioni periodiche degli impianti di climatizzazione;
e) i criteri per garantire la qualificazione e l’indipendenza degli esperti incaricati della certificazione energetica e delle ispezioni degli impianti;
f) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore;
g) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del
settore.
settore.
Ora, tralasciando in questa sede la disamina degli aspetti più tecnici della disciplina energetica degli edifici, la quale comprende ogni misura volta al perseguimento delle finalità sopra indicate, a partire dalla fase di progettazione degli edifici, preme qui evidenziare come la principale novità introdotta dal provvedimento, rispetto ai fini che qui interessano, concerna proprio l’attestato di certificazione energetica. Come si è chiarito, infatti, nel quadro degli obiettivi sopra indicati, un ruolo di primaria importanza è riconosciuto all’attestato di certificazione energetica a cui il citato provvedimento dedica espressamente le prescrizioni di cui agli artt. 6 e 15.
Detti articoli hanno introdotto una serie di obblighi, quali quello di dotazione, di consegna e di allegazione (quest’ultimo sanzionato a pena di nullità), in precedenza stabiliti nel circoscritto ambito dei trasferimenti a titolo oneroso dei terreni, per i quali è previsto, come è noto, l’obbligo di allegazione del certificato di destinazione urbanistica.
In linea con quanto stabilito all’art. 7, comma 1, della direttiva 2002/91/CE (ai sensi del quale «gli Stati membri provvedono a che, in fase di costruzione, compravendita o locazione di un edificio, l’attestato di certificazione energetica sia messo a disposizione del proprietario o che questi lo metta a disposizione del futuro acquirente o locatario, a seconda dei casi»), infatti, l’art. 6, comma 1, prescrive l’obbligo di dotazione a carico del costruttore dell’attestato di certificazione energetica per gli edifici di nuova costruzione e per quelli di cui al precedente articolo 3, comma 2, lettera a); nonché, al successivo comma 3, che «nel caso di compravendita dell’intero immobile o della singola unità immobiliare, l’attestato di certificazione energetica è allegato all’atto di compravendita, in originale o copia autenticata»[12]. L’art. 15, comma 8 prevedeva infine che «in caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal compratore»[13].
Come può desumersi, dunque, la principale novità introdotta dal d.lgs. 192/2005 è consistita proprio nell’introduzione dell’obbligo di dotazione e consegna dell’attestato di certificazione energetica al potenziale acquirente, nonché nell’introduzione dell’obbligo di allegazione dello stesso ACE all’atto di compravendita dell’edificio[14] (quest’ultimo accompagnato dalla relativa sanzione di nullità per il caso di inadempimento).
Il d.lgs. 192/2005 e la nuova disciplina energetica ivi stabilita, quanto al prescritto obbligo di allegazione, non troverà applicazione prima dell’8 ottobre 2006[15]. Infatti, poiché l’art. 4 del d.lgs. 192/2005 demandava ad appositi decreti presidenziali il compito di definire «i criteri generali, le metodologie dicalcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e alraggiungimento degli obiettivi posti dalla legge», nonché la definizione de «i requisiti professionali e i criteridi accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degliorganismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici», bisognava attendere proprio detti provvedimenti perché si potesse procedere con la dotazione e con l’allegazione[16]. Ora, poiché detti provvedimenti non sono stati emanati prima dell’8 ottobre 2006 e atteso che essi costituivano condizione necessaria ai fini dell’applicabilità di quanto disposto all’art. 6 (secondo cui gli edifici di nuova costruzione ovvero oggetto di ristrutturazione sono dotati di attestato entro un anno dall’entrata in vigore del d.lgs. 192/2005) la disciplina è rimasta, in definitiva, priva di applicazione.
Nel disordine normativo così creatosi, l’Ufficio studi del C.N.N.ha avuto modo di affermare, da un lato, come anche dopo l’8 ottobre 2006, in assenza della predetta normativa regolamentare, non fosse obbligatorio allegare agli atti traslativi l’attestato di certificazione e, dall’altro, come quest’obbligo non potesse essere adempiuto mediante una documentazione sostitutiva o mediante una dichiarazione resa dal costruttore-venditore in tal senso[17]. E ciò in ragione del fatto che la normativa regolamentare di cui agli artt. 4, comma 1 e 6, comma 9, è condizione necessaria per l’attuazione del precetto contenuto nell’art. 6, comma 1 (rivolto al costruttore), nonché di quello contenuto nel successivo comma 3 che introduce l’obbligo di allegare al contratto traslativo il certificato energetico.
La situazione sin qui descritta è rimasta invariata sino al 1 febbraio 2007, giorno di entrata in vigore del d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, giacché prima di questa data nessuno dei provvedimenti indicati era ancora stato emanato.
Il d.lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 titolato Disposizioni correttive ed integrative al d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia, ha il merito di aver introdotto, oltre a numerose ed importanti modifiche agli artt. 6, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2-bis, 4 e 8, comma 2, del d.lgs. 192/2005 e l’attestato di qualificazione energetica, anche una disciplina transitoria – quella di cui all’art. 11, commi 1-bis e 1-ter - con cui si è reso operativo l’obbligo di allegazione per determinate tipologie costruttive.
In particolare la norma da ultimo citata, come modificata dal d.lgs. 311/2006 ha in primo luogo stabilito che, fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, d.lgs. 192/2005, ai fini del calcolo della prestazione energetica, occorresse fare riferimento alla legge 9 gennaio 1991, n. 10; nonché, in secondo luogo, come, fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l’attestato di certificazione energetica dovesse essere sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica o da un’equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune (le quali, peraltro, avrebbero perso ogni efficacia trascorsi dodici mesi dall’emanazione delle Linee guida nazionali)[18].
Per quanto concerne poi le modifiche sub art. 6, commi citati, il d.lgs. 311/2006 ha modificato, ampliandoli, i presupposti oggettivi in presenza dei quali sorge l’obbligo di dotazione dell’attestato di certificazione energetica, stabilendo particolari termini di decorrenza per l’adempimento di quest’ultimo a seconda delle diverse tipologie costruttive degli immobili. In pratica se prima tale obbligo veniva previsto solamente per gli immobili di nuova costruzione e per quelli radicalmente ristrutturati[19], il d.lgs. 311/2006 lo ha esteso agli immobili preesistenti, ancorché non con effetto immediato, ma secondo una diversa cadenza temporale.
Il nuovo disposto dell’art. 6 del d.lgs. 192/2005, come modificato dal d.lgs. 311/2006 stabilisce infatti che l’attestato di certificazioneenergetica deve essere richiesto, a cura del costruttore, per le seguenti tipologie costruttive e con le seguenti decorrenze:
1) formalmente a decorrere dall’8 ottobre 2005 ed entro l’anno successivo, in pratica a decorrere dal 2 febbraio 2007 (data di entrata in vigore del d.lgs. 311/2006):
1a) per gli edifici di nuova costruzione, tali considerandosi, giusta quanto disposto dall’art. 2 primo comma lett. b) d.lgs. 192/2005, gli edifici per i quali la richiesta del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del d.lgs. in commento (ossiadopo l’8 ottobre 2005);
1b) per gli edifici oggetto di ristrutturazione; in caso di ristrutturazione di edifici esistenti, peraltro, è prevista una disciplina “differenziata”, con diversi gradi di applicazione della nuova normativa a seconda del tipo di intervento. In particolare l’obbligo per il proprietario di dotarsi dell’attestato di certificazione energetica è previsto solo nei casi di:
- ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro (cioè l’insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano l’edificio) di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati[20];
- demolizione e ricostruzione di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati.
2) a decorrere dal 1° gennaio 2007:
2a) per gli edifici o singole unità immobiliari sui quali vengano eseguiti interventi finalizzati almiglioramento delle prestazioni energetiche per i quali si intende accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico difondi pubblici o della generalità degli utenti. Circa la natura di queste agevolazioni, posto che la norma utilizza un’espressione - «agevolazioni di qualsiasi natura» - piuttosto ampia, si pone il problema di stabilire se si debba trattare di agevolazioni finalizzate al miglioramento delle prestazioni energetiche o meno. Sembra preferibile la prima tesi, per cui rimane escluso l’obbligo di dotazione dell’ACE per richiedere l’agevolazione prima casa, ad esempio, in quanto non finalizzata al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio per cui è richiesta.
3) a decorrere dal 1° luglio 2007:
3a) per gli edifici pubblici o per cui figura un committente pubblico. Per essi è previsto che tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione relativi a tali edifici, prevedanola predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unitàimmobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizioneed esposizione al pubblico della targa energetica.
4) a decorrere dal 1° luglio 2007:
4a) per gli edifici che devono essere trasferiti a titolo oneroso, allorquando
- abbiano una superficie utile superiore a 1000 mq;
- il trasferimento riguardi l’intero immobile.
5) a decorrere dal 1° luglio 2008:
5a) per gli edifici che devono essere trasferiti a titolo oneroso, allorquando
- abbiano una superficie utile fino a 1000 mq;
- il trasferimento riguardi l’intero immobile, con esclusione delle singole unità immobiliari
6) a decorrere dal 1° luglio 2009:
6a) per le singole unità immobiliari in edifici in occasione del loro trasferimento a titolo oneroso
Ulteriori novità apportate dal d.lgs. 311/2006 hanno riguardato l’art. 6, comma 3 del d.lgs. 192/2005, il quale a seguito della modifica così disponeva «nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater, detto attestato è allegato all’atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata», laddove in precedenza stabiliva che «nel caso di compravendita dell’intero immobile o della singola unità immobiliare, l’attestato di certificazione energetica è allegato all’atto di compravendita, in originale o copia autenticata». Il comma è stato abrogato dall’art. 35-bis del d.lgs. 112/2008.
Come può desumersi quindi il senso della modifica è stato quello di ampliare il numero degli atti interessati alla certificazione energetica, estendendolo dall’atto di compravendita a qualsiasi altro atto di trasferimento a titolo oneroso.
Vengono poi fatti salvi dal d.lgs. 311/2006 i casi di esclusione dell’obbligo di dotazione stabiliti dal d.lgs. 192/2005 e le relative sanzioni per il caso di mancato adempimento dell’obbligo di allegazione.
Importanti modifiche al corpo del d.lgs. 192/2005 sono state altresì apportate dal d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115 recante Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE e dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella l. 6 agosto 2008, n. 133.
Con riguardo a quest’ultimo provvedimento ai fini che qui interessano deve menzionarsi l’art. 35 comma 2-bis con il quale è stata disposta l’abrogazione dei commi 3 e 4 dell’art. 6 e dei commi 8 e 9 dell’art. 15 del d.lgs. 192/2005, i quali prevedevano rispettivamente l’obbligo di allegazione dell’attestato di certificazione energetica agli atti di trasferimento a titolo oneroso (e la messa a disposizione per il caso delle locazione) e le rispettive sanzioni di nullità. Sulle conseguenze di queste importanti modifiche si dirà meglio in seguito; qui basti dire che a partire dal 22 agosto 2008 (data di entrata in vigore del d.lgs. 112/2008), stante l’avvenuta abrogazione dell’obbligo di allegazione dell’attestato all’atto traslativo dell’immobile e stante l’abrogazione della relativa sanzione di nullità prevista per il caso di mancato adempimento dello stesso, non è più necessario per la normativa nazionale allegare, a pena di nullità, agli atti di trasferimento a titolo oneroso l’attestato di certificazione energetica. Rimane tuttavia ferma la previgente normativa con la relativa sanzione di nullità per gli atti stipulati fino al 21 agosto 2008, atteso che l’abrogazione non ha efficacia retroattiva. Deve anche chiarirsi come l’abrogazione concerni il solo obbligo di allegazione, non anche quello di dotazione dell’attestato, per il quale la previsione rimane invariata.
Per quanto concerne il d.lgs. 115/2008 si rende qui necessaria una trattazione integrata con il d.P.R. 2 aprile 2009, n. 59 con il quale ulteriori modificazioni sono state apportare al d.lgs. 192/2005 e alla disciplina ivi contenuta.
Con il d.P.R. 59/2009 infatti è stato approvato il regolamento di attuazione (decreto ministeriale 26 giugno 2009) di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e b) del d.lgs. 192/2005, rispetto al quale in precedenza già l’art. 18, comma 6 del d.lgs. 115/2008 aveva disposto l’applicazione di una disciplina transitoria. In particolare, l’art. 18 del d.lgs. 115/2008 aveva stabilito l’applicazione dell’allegato III al d.lgs. 192/2005 sino a che non fossero stati emanati i decreti del Presidente della Repubblica di cui al citato art. 4, comma 1, lettere a), b) e c) del d.lgs. 192/2005 ovvero fino a che non fossero stati emanati i provvedimenti regionali di attuazione in materia di certificazione energetica[21].
Ora, il d.P.R. 59/2009 ha sostituito la disciplina transitoriamente stabilita nel d.lgs. 115/2008 in punto di metodologie certificative, con un’altra disciplina peraltro anch’essa ad efficacia transitoria e condizionata. V’è da dire infatti che la disciplina così predisposta trova applicazione solo per quelle Regioni e Province che non abbiano ancora provveduto a dotarsi di propri provvedimenti e comunque non oltre la data di entrata in vigore di detti provvedimenti, laddove se ne dotassero.
Con il decreto ministeriale 26 giugno 2009, in vigore dal 25 luglio 2009, sono state emanate le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, previste dall’art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 192/2005, con le quali si è stabilito in merito alla validità temporale dell’attestato di certificazione energetica (art. 6 del decreto citato), al campo di applicazione di quest’ultimo (paragrafo 2 delle Linee guida), in particolare con riferimento agli appartamenti in condominio (paragrafo 7.5) e, infine, in merito all’autodichiarazione del proprietario della classe energetica di appartenenza.
Infine, ulteriori e importanti modifiche al d.lgs. 192/2005 sono state apportate dal d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, recante norme di attuazione della direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell’uso di energia da fonti rinnovabili, in vigore dal 29 marzo 2011. L’art. 13 del citato decreto, infatti, nel tentativo di realizzare una maggiore trasparenza delle informazioni commerciali e contrattuali relative alla certificazione energetica degli edifici e all’indice di prestazione energetica degli immobili oggetto di trasferimento oneroso o di locazione[22], ha modificato l’art. 1, comma 2, lettera c) e l’art. 6 del d.lgs. 192/2005.
La prima delle due modifiche indicate concerne, come detto, l’art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. 192/2005, ove si chiarisce che quest’ultimo disciplina «i criteri generali per la certificazione energetica e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione», laddove in precedenza era stabilito che «il presente decreto disciplina i criteri generali per la certificazione energetica degli edifici».
Il significato di tale modifica, come può desumersi, sembra essere quello di ricomprendere il profilo relativo al trasferimento delle informazioni in merito alle prestazioni energetiche degli immobili, fra i principi fondamentali della disciplina in tema di certificazione energetica. Ora, per comprendere l’importanza di una simile modifica deve qui richiamarsi quanto detto in apertura del presente capitolo circa la possibilità per le Regioni, alla luce dell’art. 17 del d.lgs. 192/2005 di derogare alla disciplina nazionale in materia di certificazione energetica. Come detto, infatti, l’art. 17 stabilisce la prevalenza della disciplina regionale, ove promulgata, su quella nazionale, facendo tuttavia salva l’applicazione dei cd. principi fondamentali, di cui le Regioni e le Province autonome sono tenute al rispetto. In definitiva allora deve desumersene che, a seguito della modifica, il legislatore abbia inteso sottrarre l’aspetto relativo al trasferimento delle informazioni ad una regolamentazione privatistica, stabilendone prioritariamente la disciplina ad opera della legge nazionale. Pertanto, la normativa regionale non potrà ritenersi sostitutiva di quella nazionale a tal fine.
Ulteriore e più incisiva modifica è stata apportata, come si diceva, all’art. 6 del d.lgs. 192/2005, al quale sono stati aggiunti i nuovi commi 2-ter e 2-quater.
Ai sensi del nuovo comma 2-ter, sulla cui portata applicativa ci soffermeremo specificamente nel capitolo successivo, è stabilito che «nei contratti di compravendita (rectius di trasferimento a titolo oneroso, come già pacificamente ritenuto riguardo alla normativa previgente e come meglio si dirà, n.d.a.) o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater».
Il nuovo comma 2-quater poidispone che «nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica». Ciò significa che, a partire dal 2012, la commercializzazione dei fabbricati - se effettuata a mezzo di «annunci commerciali» - richiederà la preventiva predisposizione dell’attestato di certificazione energetica. Nessuna menzione è invece prevista in sede di contratti preliminari di vendita.
La portata innovativa delle due disposizioni è evidente, nonché di tutta rilevanza per gli operatori, i quali dovranno verificare, da un lato, che tali informazioni siano state rese disponibili e siano state conosciute dai potenziali acquirenti e, dall’altro, che in sede di atto traslativo ciò risulti da apposita dichiarazione scritta in esso contenuta. In altri termini, può osservarsi come l’obbligo di allegazione, che certamente garantiva al potenziale acquirente una corretta informazione circa le prestazioni energetiche dell’immobile, sia stato sostituito dalla predetta clausola con cui il medesimo acquirente dà atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Per tale via si garantisce l’adempimento di quell’obbligo informativo che in precedenza trovava una rinforzata tutela nell’obbligo di allegazione e nella relativa sanzione di nullità.
[1] Per la giurisprudenza, si richiama, fra le altre: Corte Giustizia CE, 22 maggio 2003, n. 462/99, in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2004, p. 478; Corte giustizia CE, 5 ottobre 2004, n. 397/01-403/01, in Foro it., 2005, IV, c. 23; Corte giustizia CE, 27 giugno 2000, n. 240, 241, 242, 243, 244/98, in Foro it., 2000, IV, c. 413; Corte Giustizia CE, 13 novembre 1990, n. 106/89, in Foro it., 1992, IV, c. 173; Corte Cost., 25 ottobre 2000, n. 440, in Foro it., 2001, I, c. 40; Corte Cost.,25 giugno 1996, n. 216, in Nuovo dir., 1996, p. 893; Cass. 22 giugno 1983, n. 4272, in Giur. it., 1983, I, 1, c. 1798. Per la dottrina, si veda, fra in particolare: Ronchetti L., Obiettivo applicazione uniforme: contraddizioni e discriminazioni nella giurisprudenzacomunitaria sulle direttive non trasposte, in Riv. it. dir. pubbl. comunitario, 1998, p. 436 ss.; Rossi L.S., Rapporti franorme comunitarie e norme interne, in Digesto discipline pubblicistiche, XII, Torino 1997, p. 367; Fois S., Rapporti tra diritto interno e diritto comunitario, in Enc. giur. Treccani, XXV, Roma, 1991. La bibliografia appena indicata è ripresa da Petrelli G., La certificazione energetica degli edifici. Normativa nazionale e delle regioni Piemonte e Lombardia, cit., p. 83.
[2] L’obbligo di interpretazione conforme vale per tutti gli organi degli Stati membri. Non è prevista, infatti, alcuna esclusione. È stato inoltre evidenziato come essa si imponga anche nei rapporti tra privati. A tal riguardo si veda: Maccarone G., Le fonti del dirittoprivato di origine comunitaria, in Riv. not., 2005, p. 978.
[3] Sull’argomento si Ruotolo M., I limiti dell’incidenza dellanormazione secondaria statale e della legislazione regionale sulla disciplinaprivatistica del rapporto contrattuale (A proposito della normativa regolamentare sulla garanzia di conformità degli impianti e della legislazione regionale sul certificato energetico), in Studi e materiali, 2009, 2, p. 483.
[4] Per quanto attiene alla definizione dell’esatto ambito applicativo delle norme da ultimo citate, si rimanda alla dottrina di Petrelli (Petrelli G., La certificazione energetica degli edifici. Normativa nazionale e delle regioni Piemonte e Lombardia, cit., p. 84), il quale afferma la non perfetta coincidenza dell’art. 17 d.lgs. 192/2005 e dell’art. 13, comma 2, legge 11/2005. L’A. risolve il contrasto affermando la prevalenza di quanto stabilito nell’art. 17 d.lgs. 192/2005, «trattandosi anche in questo caso di atto avente forza di legge, e di disposizione posteriore, oltretutto dettata nella specifica sedes materiae (in deroga, quindi, alla previsione generale contenuta nell’art. 13, comma 2, della legge n. 11/2005)».
[5] Così Petrelli G., La certificazione energetica degli edifici. Normativa nazionale e delle regioni Piemonte e Lombardia, cit., p. 84.
[6] Per tutti, Petrelli G., La certificazione energetica degli edifici. Normativa nazionale e delle regioni Piemonte e Lombardia, cit., p. 83 ss.
[7]Peraltro, a sostegno di detta tesi deve richiamarsi quanto detto in precedenza, ai paragrafi n. 4 e 5 del primo capitolo, ai quali pertanto si rimanda.
[8] Si veda per tutti Petrelli G., La certificazione energetica degli edifici. Normativa nazionale e delle regioni Piemonte e Lombardia, cit., p. 4. In tal senso si esprime anche Valeriani A., Certificazione energetica degli edifici - Il comma 2-ter dell’art. 6 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192, Studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 342-2011/C, approvato dalla Commissione Studi Civilistici dell’8 giugno 2011 e consultabile al sito internet www.notariato.it, p. 5.
[9] Per una più attenta disamina delle tesi dottrinali sostenute, si rimanda a Leo. M., Mattia M.L.,Appunti sull’abrogazione dell’obbligo di allegazione della certificazione energetica, in Studi e materiali, 2009, 1, p. 299.
[10] In questo senso si esprime Valeriani A., Certificazione energetica degli edifici - Il comma 2-ter dell’art. 6 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192, cit., p. 5 ss.
[11] Detta disposizione è stata modificata dal d.lgs. 28/2011.
[12] Analogamente disponeva l’art. 6, comma 4, in tema di locazione, stabilendo che«nel caso di locazione l’attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso».
[13] Il comma è stato abrogato dall’art. 35-bis del d.lgs. 112/2008, convertito in l. 133/2008.
[14] Solo in seguito alla modifica di cui al d.lgs. 311/2006 il riferimento sarà ampliato ai trasferimenti a titolo oneroso.
[15] Cfr. Rizzi G., Il d.lgs. 192/2005 e riflessi sull’attività notarile. Prime considerazioni, cit., p. 9.
[16]Peraltro l’art. 6, comma 9 del d.lgs. 192/2005 stabiliva di demandare alle competenti Autorità la predisposizione delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
[17]Promulgato con comunicato del 6 ottobre 2006 di cui estensore è Leo M.
[18] La norma richiamata così recita: «1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il
fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all’allegato I.
1-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6, comma 9, l’attestato di certificazione energetica
degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell’articolo 8, comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.
1-ter. Trascorsi dodici mesi dall’emanazione delle Linee guida nazionali di cui all’articolo 6, comma 9, l’attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis. Per il comma 1-bis, pertanto, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti (e quindi anche agli effetti dell’allegazione che interessa e coinvolgel’attività notarile) dall’attestato di qualificazione energetica o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005».
[19] Si veda al capitolo successivo il paragrafo n. 2.1.
[20] Originariamente la disposizione in esame non distingueva per gli edifici oggetto di ristrutturazione, quelli il cui titolo edilizio fosse stato presentato successivamente o precedentemente l’8ottobre 2005, come invece accadeva per gli edifici di nuova costruzione. Nonostante ciò si è ritenuto applicabile in via analogica il principio ricavabile dall’art 2 per gli edifici di nuova costruzione. L’obbligo di dotazione dell’attestato di certificazione energetica dovrà pertanto ritenersi sussistente, con decorrenza dal 2febbraio 2007 anche per gli edifici oggetto di ristrutturazione per cui la richiesta del rilascio del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività siano state presentate successivamente all’8 ottobre 2005.
[21] L’all. III del d.lgs. 115/2008 rubricato Metodologie di calcolo e requisiti dei soggetti per l’esecuzione delle diagnosi energetiche e la certificazione energetica degli edifici, così prevede:
1. Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti.
1. Per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici si adottano le seguenti norme tecniche nazionali e loro successive modificazioni:
a) UNI TS 11300 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edifico per la climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI TS 11300 prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2-1: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di utilizzo dei combustibili fossili;
c) UNI TS 11300 prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2-2: determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e la produzione di acqua calda sanitaria nel caso di:
1) utilizzo di energie rinnovabili (solare-termico, solare fotovoltaico, bio-masse);
2) utilizzo di altri sistemi di generazione (cogenerazione, teleriscaldamento, pompe di calore elettriche e a gas).
2. Gli strumenti di calcolo applicativi delle metodologie di cui al punto 1 (software commerciali), garantiscono che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5 per cento rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dello strumento nazionale di riferimento. La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa dal Comitato termotecnico italiano (CTI) o dall’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
3. In relazione alle norme tecniche di cui al punto 1, il CTI predispone lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base fornire la garanzia di cui al punto 2.
4. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui sopra, la medesima è sostituita da autodichiarazione del produttore dello strumento di calcolo, in cui compare il riferimento della richiesta di verifica e dichiarazione avanzata dal predetto soggetto ad uno degli organismi citati al punto 2.
5. Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per il calcolo della prestazione energetica, sono riportate nelle Linee guida nazionali di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.
6. Sono confermati i criteri generali e i requisiti della prestazione energetica per la progettazione degli edifici e per la progettazione ed installazione degli impianti, fissati dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificati dal presente decreto legislativo, e dall’allegato I al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni.
2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.
1. Sono abilitati ai fini dell’attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come definiti al punto 2.
2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell’ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all’interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da Regioni e Province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da Regioni e Province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.
3. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati, all’atto di sottoscrizione dell’attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l’assenza di conflitto di interessi, tra l’altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell’edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l’assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.
4. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.
5. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale aggiornamento dell’attestato di certificazione, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell’impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
[22] Così Petrelli G., La certificazione energetica degli edifici. Prospetto sinottico della legislazione nazionale e regionale, cit., p. 8.
















