Il servizio di gestione integrata dei rifiuti - Cecconi, Marco
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titolo : LA GESTIONE DEI RIFIUTI autore/i: Cecconi, Marco anno: 2012 mese: Gennaio collana: avanguardia giuridica - 24 isbn: 978-88-95578-96-5 L'opera ha la scopo di fornire una panoramica sulle novità, riguardanti la gestione dei rifiuti, introdotte nel cod. amb. tramite il d. lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. La nuova disciplina richiama all’impegno, alla collaborazione nonché al confronto i diversi livelli delle istituzioni affinché possano essere raggiunti quegli obiettivi di civiltà e di buona amministrazione cui mirano le numerose direttive comunitarie, intervenute negli ultimi anni.€ 30,00€ 21,00
1. I piani regionali
I criteri generali per la predisposizione, la redazione e, quindi, l’adozione dei piani regionali e il loro coordinamento con le altre norme del cod. amb. sono stabiliti dal nuovo testo dell’art. 199[1], il quale si caratterizza per alcune novità volte a completare il recepimento della direttiva in materia di partecipazione del pubblico e a tracciare delle nuove linee per un approccio definitivamente moderno e più efficace nei confronti di questa materia. La presenza di una procedura partecipativa, in realtà, si segnala già nel vecchio art. 199, comma 1, cod. amb.[2] ma si limitava a quella prevista dalla legge sul procedimento amministrativo (l. 7 agosto 1990, n. 241); più significativi sono, indubbiamente, gli attuali riferimenti alla procedura in materia di valutazione ambientale strategica (d’ora in poi VAS) che si pone essere come un processo finalizzato ad integrare considerazioni di natura ambientale nei piani e nei programmi, al fine di migliorare, sia dal punto di vista quantitativo che da quello qualitativo, l’informazione della gente e di promuovere, come già prima accennato, la partecipazione pubblica ai processi di pianificazione-programmazione
[3].
All’interno di questi piani, a norma del novellato comma 2 della sopracitata diposizione normativa, deve rintracciarsi «l’analisi della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato» e l’indicazione delle «misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti» nonché un giudizio sul modo in cui i piani medesimi partecipino agli obiettivi fissati dal cod. amb.
Dall’analisi dei contenuti che i piani regionali devono prevedere e delle funzioni cui devono assolvere, si evince che, nel passaggio dalla precedente alla vigente normativa, alcune previsioni sono state semplicemente trasposte mentre altre sono state integralmente sostituite, pur rimanendo disciplinate dal comma 3 della sopracitata norma. La novella non ha scalfito la previsione secondo cui, nel rispetto delle prerogative statali di cui all’art. 195, comma 1, cod. amb., con il piano regionale si deve delimitare «ogni singolo ambito territoriale ottimale»[5] (d’ora in poi ATO) così come è stato confermato che con l’adozione del suddetto debbono indicarsi l’insieme delle attività e dei fabbisogni degli impianti che occorrono «a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non pericolosi» nonché «ad assicurare lo smaltimento e il recupero dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti»
[6].
Invariato è rimasto anche il principio per cui la gestione dei rifiuti per ATO va promossa prevedendo un sistema di incentivi (contributi) per gli ambiti più efficienti tenendo conto che nei piani regionali deve essere sempre presente il computo dell’esborso economico da sostenere per le attività di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani
[7].
Proprio in questo genere di documenti è prevista l’indicazione di quei criteri volti ad individuare sia le aree[8] non idonee ad ospitare impianti di recupero e smaltimento di rifiuti sia l’indicazione dei luoghi o degli impianti idonei a portare a compimento quest’ultima attività
[9].
I piani regionali di gestione dei rifiuti, qui oggetto di analitico esame, prevedono, inoltre «le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani» nonché la «determinazione di disposizioni speciali per specifiche tipologie di rifiuto»
[10].
Prima di procedere all’analisi della parte del comma 3 dell’art. 199 cod. amb. che è stata sostituita dal “quarto correttivo” del 2010, è opportuno segnalare che la nuova lett. m) del suddetto comma è il risultato di una “condensazione” tra le due previgenti lett. i) e l) e prevede che nei più volte citati piani regionali siano previste «le iniziative volte a favorire, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dai rifiuti di materiale ed energia, ivi incluso il recupero e lo smaltimento dei rifiuti che ne derivino»
[11].
Le novità inserite nel comma 3 riguardano, in primis, il dovere di “coltivare una fotografia aggiornata” delle caratteristiche dei rifiuti prodotti nel nostro Stato che «prevedibilmente saranno spediti da o verso il territorio nazionale» indicandone «il tipo, la quantità e la fonte», preoccupandosi di suddividere per ATO i rifiuti urbani e cercando di prevedere «l’evoluzione futura» di tali flussi nonché, sempre tramite i piani regionali, di tracciare «l’obiettivo di raccolta differenziata» che si intende raggiungere
[12].
Un piano deve confrontarsi con sistemi di raccolta di rifiuti e impianti di smaltimento e di recupero vecchi e nuovi, facendo una valutazione sulle capacità che quelli già esistenti sono in grado di sviluppare (o meno) o ravvisando, al contrario, la necessità di inserirne di nuovi nel sistema
[13].
Un’amministrazione efficiente è quella che non si limita a curare ma riesce a guardare il futuro con coraggiosa lungimiranza e a predisporre un «programma di prevenzione» riguardo alla produzione di rifiuti (in linea con quanto adottato al livello nazionale in base all’art. 180 cod. amb.) bilanciando e contemperando l’adeguatezza e l’efficacia di misure vecchie e nuove. Queste misure e questi obiettivi perseguono il complicato fine di «dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti»
[14]. Sulla stessa linea e con lo stesso obiettivo si redige, a norma dell’art. 199, comma 3, lett. q), il programma volto a ridurre la quantità di rifiuti biodegradabili da collocare in discarica di cui all’art. 5 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.
Nel piano di gestione dei rifiuti può ravvisarsi la necessità di far riferimento, tenuto in debito conto «il livello e la copertura geografica dell’area oggetto di pianificazione», agli «assetti organizzativi» connessi alla gestione stessa e alla necessità del ricorso a «strumenti economici»
[15].
Il piano, completo di tutti gli elementi fin ora sviscerati, deve essere approvato (o adeguato) entro il 12 dicembre 2013 affinché sia possibile l’accesso ai finanziamenti nazionali; fino a tale data restano in vigore i piani vigenti. La legge predispone una particolare procedura atta a rimediare all’inattività rispetto ai suddetti doveri prevedendo che sarà, in tal caso, il Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, a diffidare gli organi regionali competenti a «provvedere entro un congruo termine» fino a giungere all’extrema ratio di sostituirsi ad essi per l’approvazione (o l’adeguamento) del piano
[16].
Almeno ogni 6 anni la Regione, dopo aver consultato le province interessate, è chiamata ad interrogarsi sull’opportunità di apportare un aggiornamento al piano. L’adozione o la revisione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti viene comunicata al ministero sopracitato, il quale poi avrà l’onere di inviare tali documenti alla Commissione europea
[17].
2. Gli ambiti territoriali ottimali (ATO)
L’ATO è l’elemento territoriale ottimale all’interno del quale viene organizzata la gestione dei rifiuti urbani al fine di raggiungere una soglia dimensionale idonea ad ottimizzare i servizi stessi sotto il profilo tecnico, economico e ambientale. Tali ambiti sono individuati dalle Regioni[18] con apposita legge regionale (d’ora in poi l. r.) e su di essi agiscono le autorità d’ambito, strutture con personalità giuridica che organizzano, affidano e controllano la gestione del servizio integrato
[19].
Gli ATO sono delimitati[20] dal piano regionale, nel rispetto delle linee guida di cui all’art. 195, comma 1, lett. m), n) ed o) del cod. amb. al fine di garantire un’unitarietà di sistema. Le dimensioni gestionali degli ATO vanno definite «sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative»
[21].
È onere delle Regioni trovare un accordo tra di loro sulla delimitazione degli ATO «qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni» considerando che la legge prevede la facoltà per le città o gli agglomerati di Comuni, più grandi della dimensione media di un singolo ambito, di essere suddivisi secondo i criteri prima analizzati
[22], ovvero quelli previsti dall’art. 200, comma 1, cod. amb.
La storia recente degli ATO, in verità, è stata molto travagliata provocando una grande confusione nel panorama dei rapporti tra gli enti locali e alimentando le difficoltà di un efficace dialogo istituzionale tra quest’ultimi e, a tutt’oggi, il loro destino appare ancora molto incerto. La loro abolizione inizialmente fu prevista dalla l. 26 marzo 2010, n. 42[23]: più precisamente tale norma, nel prevedere l’abolizione degli ATO entro 12 mesi dall’entrata in vigore della stessa, li lasciava in vita gli fino al 27 marzo 2011 con la conseguenza che da tale data in poi sarebbero risultati nulli tutti gli atti assunti da tali enti. Da ultimo con decreto della Presidenza del consiglio dei ministri del 25 marzo 2011
[24] tale termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2011.
3. Misure per incrementare la raccolta differenziata
Affinché i rifiuti vengano correttamente smaltiti e riciclati è necessario che siano mantenuti divisi a seconda del tipo di materiale di cui sono costituiti.
La nuova normativa, a tal proposito, ha un approccio teso a valorizzare la raccolta differenziata, definita dall’art. 183, comma 1, lett. p), cod. amb., così come sostituito dall’art. 10 del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, come la «raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico» individuandola come opzione ottimale al fine di ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato e minimizzare l’impatto ambientale dei processi di trattamento e smaltimento; va comunque considerato che la raccolta differenziata raggiunge questi obiettivi solo se effettivamente integrata con l’intero ciclo di gestione dei rifiuti
[25]. L’educazione ambientale svolge un ruolo essenziale così da garantire ai rifiuti una “seconda vita”: l’estensione del servizio di raccolta “porta a porta” in tutte le zone del paese ha rappresentato, in tal senso, una delle novità più rilevanti degli ultimi anni e solo un intenso e propedeutico lavoro di informazione, formazione e condivisione sta responsabilizzando e richiamando al dovere l’intera comunità.
L’attuale art. 205 cod. amb., così come modificato dal d.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205, fissa alcuni punti essenziali per la materia in oggetto ponendo nuovi e ambiziosi obiettivi minimi in merito all’attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani: a norma del comma 1 della suddetta disposizione, infatti, in ogni ATO dovrà essere assicurata una percentuale minima di raccolta differenziata del 35% entro il 31/12/2006, del 45% entro il 31/12/2008 e del 65% del 31/12/2012 rispetto ai rifiuti prodotti
[26] al fine di disegnare un processo di sostenibilità in grado di durare attraverso gli anni e fornire quelle risposte che gli organi preposti si attendono.
Il Comune che si renda conto, in base ad una valutazione di tipo «tecnico, ambientale ed economico», di non essere in grado di realizzare gli obiettivi appena descritti può chiedere una deroga agli obblighi fissati dalla legge al ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il quale, dopo aver opportunamente verificato la sussistenza degli elementi invocati dall’ente locale in questione, autorizzerà tale deroga «previa stipula di un accordo di programma tra ministero, regione ed enti locali interessati» accertandosi che non risultino da tale accordo «nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»
[27].
Dal suddetto accordo possono risultare degli obblighi per il Comune che ha richiesto l’attivazione di tale procedura affinché possano comunque essere raggiunti i fini indicati nella parte quarta del cod. amb.[28] e tramite lo stesso possono essere stabilite le «modalità di accertamento dell’adempimento degli obblighi assunti» con la predetta stipula con la relativa indicazione della disciplina da seguire, invece, in caso di inadempimento
[29].
Il comma 3 dell’art. 205 cod. amb., “sopravvissuto” al correttivo normativo del 2010, dispone, inoltre, che le autorità d’ambito che gestiscono gli ATO[30] (seppur con tutti i limiti derivanti dall’incertezza sulla loro futura sopravvivenza) sarà costretta a sopportare «un’addizionale del 20%» al tributo previsto per il conferimento dei rifiuti in discarica
[31] nell’eventualità che non siano conseguiti quegli obiettivi fissati dall’art. 205 cod. amb. stesso.
La legge prevede l’intervento della conferenza unificata[32] che in accordo con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il ministro delle attività produttive d’intesa, tramite decreto, stabilisce «la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali» indicate dal comma 1 dell’art. qui in analisi; con lo stesso decreto avviene la «la nuova determinazione del coefficiente di correzione»[33], utile a determinare l’ammontare del tributo
[34].
In ultimo va menzionata la facoltà delle Regioni di indicare «maggiori obiettivi di riciclo e recupero»[35]; di estremo interesse è una recente pronuncia dei giudici della Consulta che hanno esaminato tale norma dichiarandola incostituzionale «nella parte in cui assoggetta ad una previa intesa con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’adozione delle leggi con cui le Regioni possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti»
[36].
4. Accordi, contratti di programma ed incentivi
L’art. 206 cod. amb. propone e mette a disposizione di una pluralità di soggetti, che l’ordinamento chiama a gestire le dinamiche dei rifiuti e a realizzare quegli obiettivi fissati dalla legge, una serie di strumenti volti a far sì che i medesimi cooperino e collaborino alla stesura di quei programmi contenenti le modalità pratiche attraverso le quali si intende dare attuazione alle norme programmatiche e di principio.
Al fine di «perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure», con particolare attenzione alle vicende delle piccole imprese che in questo mare magnum potrebbero palesare tutte le loro fragilità, il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché le altre autorità competenti hanno la facoltà di stipulare «appositi accordi e contratti di programma» con una serie di soggetti che la legge individua in enti pubblici, imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria[37]. Secondo una logica sistemica, nell’espressione “altre autorità competenti” la novellata disposizione farebbe rientrare quelle amministrazioni che in precedenza rivestivano un ruolo “secondario” ovvero le Regioni, le Province autonome e gli enti locali i quali, oggi, sono legittimati ad agire “in prima persona” nel ricorso ad accordi e contratti di programma, in maniera autonoma dallo Stato
[38].
La stessa norma fornisce una dettagliata elencazione dei contenuti che i suddetti accordi possono contenere; tramite quest’ultimi, infatti, è possibile dar luogo a «specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti», adoperarsi per “mettere in cantiere” quei processi che mirino allo sviluppo di tecnologie pulite capaci di ridurre la produzione dei rifiuti e razionalizzare il recupero degli stessi nonché sviluppare progetti che favoriscano la produzione e l’impiego «di materiali meno inquinanti e comunque riciclabili»
[39].
Con le stesse modalità può essere rivisto e cambiato il ciclo produttivo e possono essere riprogettati «componenti, macchine e strumenti di controllo». Tuttavia i programmi e le attività che costituiscono la “stella polare” per gli addetti ai lavori sono quelle tese ad attuare il riutilizzo, riciclaggio, recupero e reimpiego dei rifiuti, vero e proprio “filo conduttore” dell’intera nuova politica in materia, unitamente alla volontà di ridurre la lesività, anche potenziale, dei rifiuti stessi e delle sostanze contenute in essi
[40].
Una novità rilevante è sicuramente quella prevista dall’art. 8-quater, l. 27 febbraio 2009, n. 13 che ha riscritto il comma 3 dell’art. 206 cod. amb. prevedendo che gli accordi e i contratti di programma divenissero idonei ad introdurre semplificazioni di natura amministrativa; questa previsione segna un “salto di qualità” nella funzione attribuita a tali strumenti poiché viene definitivamente superata l’originaria concezione per cui essi potessero solo integrare e modificare norme tecniche e secondarie[41]; rimane ferma secondo la stessa disposizione, invece, l’inidoneità per accordi o contratti di programma a «stabilire deroghe alla normativa comunitaria»
[42].
Affinché sia possibile tradurre in pratica le indicazioni programmatiche contenute nei suddetti accordi o contratti di programma, è necessario individuare le risorse finanziare da destinare a quest’ultimi con decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare emanato in accordo con i ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze
[43]; con lo stesso decreto vengono individuate, inoltre, le modalità di stipula degli accordi stessi.
5. L’osservatorio nazionale sui rifiuti
Con l’entrata in vigore del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 di modifica al cod. amb. è stato introdotto l’art. 206-bis che istituisce l’osservatorio nazionale sui rifiuti (d’ora in poi ONR); il predetto organo, in realtà, era già stata impiantato dall’art. 26 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. “decreto Ronchi”) con il compito di operare presso il ministero dell’ambiente ma successivamente fu abolito dall’art. 207 cod. amb.
[44].
L’ONR è istituito presso il ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di garantire l’attuazione delle previsioni normative di cui alla parte del cod. amb. con particolare riferimento «alla prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed all’efficacia, all’efficienza ed all’economicità della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente»
[45].
La legge attribuisce al suddetto organo compiti consultivi, propositivi, di raccolta ed analisi dati, di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti[46] attraverso un competente e puntuale aggiornamento di «criteri e specifici obiettivi d’azione» e l’indicazione di linee guida atte a migliorare le attività connesse all’intero ciclo dei rifiuti; compiti rilevanti sono svolti da tale organo non solo per quanto riguarda i rifiuti ma anche per ciò che concerne gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio predisponendo, a tal proposito, quel programma generale di prevenzione di cui all’art. 225 cod. amb. (qualora il consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti) e verificandone, poi, l’attuazione
[47].
L’organo qui in esame si compone di 9 membri esperti in materia di rifiuti e la loro selezione avviene sulla base della relativa «qualificazione giuridico/amministrativa e tecnico/scientifica» che deve dimostrarsi elevata: si parla di personalità di grande profilo che hanno prestato la loro attività sia nel settore privato che in quello pubblico scelte «nel rispetto del principio dell’equilibrio di genere»
[48].
Il d.p.r. 14 maggio 2007, n. 90[49] disciplina le regole riguardanti la durata della carica dei membri dell’ONR mentre sarà il ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tramite decreto, a determinare il trattamento economico da riservare ai componenti sopraindicati. Sempre tramite decreto ma, stavolta, solo ad opera del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene messo a disposizione dell’ONR un organo di supporto tecnico (una segreteria) affinché quest’ultimo possa svolgere al meglio i propri compiti e le proprie funzioni, utilizzando a tal fine «le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»
[50]: i dettagli tecnici riguardo ai costi da sostenere, affinché l’espletamento dell’attività dell’ONR e degli organi che gli sono affiancati avvenga secondo i canoni prestabiliti dalla legge, sono stabiliti dal comma 6 del nuovo art. 206-bis introdotto dalla sopracitata novella del 2008.
[1] L’art. 199, comma 1, primo periodo, cod. amb., così come sostituito dall’art. 20 del d.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205, infatti, stabilisce che «le regioni, sentite le province, i comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le autorità d’ambito di cui all’art. 201, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli art. 177, 178, 179, 180, 181, 182 e 182-bis ed in conformità ai criteri generali stabiliti dall’art. 195, comma 1, lett. m), ed a quelli previsti dal presente art., predispongono e adottano piani regionali di gestione dei rifiuti».
[2] Secondo il previgente art. 199, comma 1, cod. amb., tali piani dovevano assicurare «adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241».
[3] L’art. 199, comma 1, seconda parte, cod. amb., così come sostituito dall’art. 20 del d.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205, prevede che «per l’approvazione dei piani regionali si applica la procedura di cui alla parte II del presente decreto in materia di VAS» e che, in attuazione di tali obiettivi «presso i medesimi uffici sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento e alle motivazioni sulle quali si è fondata la decisione, anche in relazione alle osservazioni scritte presentate».
[4] La previgente formulazione dell’art. 199, comma 2, cod. amb. stabiliva che i piani regionali dovessero prevedere «misure tese alla riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti».
[6] Cfr. art. 199, comma 3, lett. f) e g), cod. amb. che ripropongono integralmente il contenuto delle previgenti lett. c) e d).
[7] Cfr. art. 199, comma 3, lett. h) e i), cod. amb. che hanno trasposto per intero il contenuto delle previgenti lett. e) e g).
[10] Cfr. art. 199, comma 3, lett. n) e o), cod. amb., così come sostituito dall’art. 20 del d.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205. Mentre la lett. n) ripropone fedelmente il contenuto della previgente lett. m), la previgente lett. o) disponeva che «i piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono inoltre la determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’art. 195, comma 2, lett. a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare, comprese quelle di cui all’art. 225, comma 6» cod. amb.
[11] Le previgenti lett. i) e l) disponevano rispettivamente che i piani regionali di gestionali dovessero prevedere «le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti» e «le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e di energia».
[12] Cfr. art. 199, comma 3, lett. a), cod. amb., così come sostituito dall’art. 20 del d.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205.
[13] I piani regionali di gestione dei rifiuti prevedono, in base all’art. 199, comma 3, lett. b) e c), cod. amb., così come sostituito dall’art. 20 del d.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205 «i sistemi di raccolta dei rifiuti e impianti di smaltimento e recupero esistenti, inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti disciplinati da una normativa comunitaria specifica» nonché «una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti esistenti per i rifiuti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti in conformità del principio di autosufficienza e prossimità di cui agli articoli 181, 182 e 182-bis e se necessario degli investimenti correlati». La stessa ratio si persegue con ciò che viene proposto dalle lett. d) ed e) del medesimo comma.
[14] Cfr. art. 199, comma 3, lett. r), cod. amb., così come sostituito dall’art. 20 del d. lgs. 3 dicembre 2010 n. 205. Il programma deve, inoltre, contenere «specifici parametri qualitativi e quantitativi per le misure di prevenzione al fine di monitorare e valutare i progressi realizzati».
[15] Cfr. art. 199, comma 4, lett. a) e b), cod. amb., così come sostituito dall’art. 20 del d.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205. Proprio verso l’obiettivo di un più ampio coinvolgimento della comunità in questa delicata materia si pone la lett. c) del medesimo comma prevedendo «campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in generale o a specifiche categorie di consumatori».
[16] Cfr. art. 199, commi 7, 8 e 9 cod. amb., così come sostituiti dall’art. 20 del d.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205.
[17] Cfr. art. 199, commi 10 e 11 cod. amb., così come sostituiti dall’art. 20 del d.lgs. 3 dicembre 2010 n. 205.
[18] Gli ATO in Umbria, con l. r. 9 luglio 2007, n. 23 sono stati sostituiti con 4 ATI (ambito territoriale integrato) che assommano le competenze in materia idrica, di gestione dei rifiuti, politiche sociali, turismo e sanità. L’art. 200, comma 7, cod. amb., infatti, espressamente prevede che «le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ATO laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente», tenendo sempre presenti i criteri generali e le linee guida adottati dallo Stato in base a quanto disposto dall’art. 195 cod. amb.
[21] Cfr. art. 200, comma 1, cod. amb. L’organizzazione degli ATO deve, inoltre, seguire i criteri di «valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti nonché di ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti», considerando le precedenti delimitazioni «affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità».
[23] Cfr. art. 1-quinquies, l. 26 marzo 2010, n. 42. Tale legge convertiva il d.l. 25 gennaio 2010, n. 2 e recante «interventi urgenti concernenti enti locali e regioni».
[24] Recante «ulteriore proroga di termini relativa al ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare» e pubblicato in G.U. 31 marzo 2011, n. 74.
[25] Cfr. Cassinelli S. e Del Duro R., La raccolta differenziata dei rifiuti e il riciclo delle materie seconde, Milano 2007, pag. 21 ss.
[26] Cfr. art. 205, comma 1, cod. amb., così come modificato dall’art. 21 del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. Le percentuali qui indicate erano, comunque, già tali prima dell’intervento della citata novella del 2010. L’art. 2, comma 28-ter, d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha abolito il comma 2 dell’art. 205 cod. amb., il quale prevedeva che al raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1 avrebbe contribuito «la frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo i criteri dell’economicità, dell’efficacia, dell’efficienza e della trasparenza del sistema». In Italia la raccolta differenziata stenta a decollare anche se il trend degli ultimi anni è sicuramente incoraggiante: secondo i dati contenuti negli indicatori ambientali urbani diffusi dall’ISTAT, a livello nazionale questa tipologia di raccolta ha raggiunto nel 2009 il 30,4% del totale mentre nel 2010 ha raggiunto il 31,7%. Il Paese continua, comunque, a viaggiare a doppia velocità poiché sono molto evidenti le differenze tra le varie zone d’Italia. Nel 2010, secondo la medesima fonte, la raccolta differenziata ha raggiunto il 47,1% nei comuni capoluogo del nord-est, il 40,1% in quelli del nord-ovest, il 28,1% nei capoluoghi del centro mentre è ferma al 21,3% per quanto riguarda il sud e addirittura al 15% nelle isole a causa di evidenti e palesi carenze organizzative e logistiche.
[27] Cfr. art. 205, comma 1-bis, cod. amb., introdotto dall’art. 21 del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. Tale stipula, a norma del medesimo comma, deve indicare le modalità attraverso le quali il Comune intende portare a termine il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, la «destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia» nonché la sottoscrizione della raccolta differenziata di rifiuti urbani (espressa in %) che lo stesso Comune si impegna ad effettuare.
[29] Cfr. art. 205, comma 1-ter, cod. amb., introdotto dall’art. 21 del d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205. Lo stesso comma specifica che, in caso di adozione di questo accordo di programma, i piani regionali modelleranno il proprio contenuto in base a quanto risulterà dalla stipula in esame.
[31] L’art. 3, comma 24, l. 28 dicembre 1995, n. 549 ha, infatti, stabilito, che dall’1 gennaio 1996 sarebbe entrato in vigore «il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi così come definiti e disciplinati dall’art. 2 del d.p.r. 10 settembre 1982, n. 915 al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia»
[32] Il funzionamento di tale organo è disciplinato dall’art. 8 del d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281 recante «conferenza Stato - città ed autonomie locali e conferenza unificata».
[33] Cfr. art. 3, comma 29, l. 28 dicembre 1995, n. 549. La seconda parte di tale disposizione normativa, in particolare, precisa che «il tributo è determinato moltiplicando l’ammontare dell’imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell’incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del ministro dell’ambiente, di concerto con i ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge». L’art. 205, comma 5, cod. amb. dispone che si applica la disciplina attuativa di cui all’art. 3, commi da 24 a 40, fino a che non venga emanato il decreto previsto dal comma 4 del suddetto art.
[37] Cfr. art. 206, comma 1, primo periodo, cod. amb., così come sostituito dall’art. 2, comma 29 del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. La previgente norma prevedeva che ad avere la facoltà di stipulare gli appositi accordi e i contratti di programma con i soggetti sopracitati fosse «il ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il ministro delle attività produttive, e d’intesa con le regioni, le province autonome e gli enti locali».
[38] Cfr. Busa M. e Costantino P., La disciplina dei rifiuti, Santarcangelo di Romagna, 2008, pag. 13.
[39] Cfr. art. 206, comma 1, secondo periodo, lett. a), b) e c) cod. amb., così come sostituito dall’art. 2, comma 29 del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
[40] Cfr. art. 206, comma 1, secondo periodo, lett. d), e), f), g) e h) cod. amb., così come sostituito dall’art. 2, comma 29 del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto, a tal proposito, a norma delle lett. i) e l) della medesima norma, l’impiego «da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di rifiuti».
[41] Cfr. Mariotti E. e Iannantuoni M., Il nuovo diritto ambientale, Santarcangelo di Romagna, 2011, pag. 298.
[42] Il previgente comma 3 dell’art. 206 cod. amb. si occupava di un ambito di tutt’altro tenore disponendo che gli accordi sin qui oggetto di analisi dovessero essere stipulati «di concerto con il ministro delle politiche agricole e forestali qualora avessero riguardato attività collegate alla produzione agricola».
[43] Cfr. art. 206, comma 4, cod. amb. La medesima norma specifica che le risorse finanziarie vengono individuate «sulla base di apposite disposizioni legislative di finanziamento».
[44] Tale articolo è stato abrogato dall’art. 1, comma 5, d.lgs. 9 novembre 2006, n. 284. Prima che fosse abrogata tale disposizione normativa prevedeva che tutte le funzioni e competenze dell’ONR dovessero essere assegnate ad un altro organo di natura amministrativa, l’autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti a sua volta istituita dall’art. 159 cod. amb. in sostituzione del comitato di vigilanza sull’uso delle risorse idriche.
[45] Cfr. art. 206-bis, comma 1, primo periodo, cod. amb., introdotto dall’art. 2, comma 29-bis del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.
[47] Cfr. art. 206-bis, comma 1, secondo periodo, cod. amb., introdotto dall’art. 2, comma 29-bis del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. L’ONR fornisce prestazioni anche per quanto concerne la verifica dei costi sostenuti per tali attività e dei livelli di qualità raggiunti dai servizi erogati.
[48] Cfr. art. 206-bis, comma 2, cod. amb., introdotto dall’art. 2, comma 29-bis del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. I membri del collegio sono nominati con decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il ministro dello sviluppo economico e sono così designati: 3 sono scelti dal ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare (di cui uno svolgerà le funzioni di presidente), 2 dal ministro dello sviluppo economico (di cui uno svolgerà le funzioni di vice-presidente) mentre i 4 rimanenti sono nominati, 1 ciascuno, dal ministro della salute, dal ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal ministro dell’economia e delle finanze e dalla conferenza Stato-regioni.
[49] Recante «regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’art. 29 del d. l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, n. 248».
[50] Cfr. art. 206-bis, commi 3 e 4, cod. amb., introdotti dall’art. 2, comma 29-bis del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. A norma del comma 5 della medesima disposizione normativa, sempre con decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite «le modalità organizzative e di funzionamento» dell’ONR stesso nonché gli enti e le agenzie di cui quest’ultimo può avvalersi.
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