Profili procedurali delle ordinanze contingibili ed urgenti - Castagnino, Ester
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titolo : LE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI autore/i: Castagnino, Ester anno: 2012 mese: Gennaio collana: avanguardia giuridica - 22 isbn: 978-88-95578-81-1 La presente guida operativa ha lo scopo di illustrare le caratteristiche delle c.d. ordinanze contingibili ed urgenti, sotto il profilo della normativa vigente, della giurisprudenza più recente e della dottrina tradizionale, rivolgendosi sia al cultore della materia che al libero professionista.€ 40,00€ 36,00
1. L’avvio del procedimento di formazione delle ordinanze
Il procedimento di formazione delle ordinanze contingibili ed urgenti non presenta questioni molto controverse[1] ed il nostro ordinamento non prescrive, di solito, adempimenti particolari quali possono essere ad esempio, accertamenti tecnici, pareri, controlli, audizione delle parti interessate[2].
Trattandosi, infatti, di ordinanze emesse al fine di provvedere a situazioni di urgente necessità, esse devono operare nel più breve tempo possibile[3].
Tuttavia, l’amministrazione, laddove le circostanze lo consentano, potrà disporre preventivi accertamenti tecnici al fine di una ponderata valutazione della circostanza di fatto; ne sono esempi il parere del competente responsabile del Sistema sanitario Locale in materia di igiene e sanità, il parere dell’ufficio tecnico comunale in materia edilizia, il sopralluogo della polizia municipale in materia di polizia locale[4].
Il procedimento in forza di cui si perviene alla redazione di un ordinanza d’urgenza segue anzitutto le disposizioni normative previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme sul procedimento amministrativo».
Bisogna, però, analizzare le disposizioni applicabili al procedimento di formazione delle ordinanze d’urgenza.
L’art. 7 della legge n. 241 prescrive l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento ed afferma testualmente che «ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi».
La giurisprudenza è intervenuta, a tale proposito, affermando in modo costante che l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non opererebbe rispetto alle ordinanze contingibili ed urgenti[5].
In alcune sedi è stato messo in evidenza che, in applicazione di un principio più generale, la comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’art. 7 della legge n. 241, non è necessaria laddove l’adozione dell’ordinanza sia stata preceduta da un lungo ed articolato procedimento, basato su di un costante scambio di comunicazioni con il destinatario dell’atto[6].
Accanto alle pronunce, sopra citate, in cui la giurisprudenza ha affermato che l’obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento non opererebbe rispetto alle ordinanze contingibili ed urgenti, vi sono alcune decisioni in cui si è ritenuto, invece, che anche le ordinanze contingibili ed urgenti non possono fare a meno della comunicazione in questione[7].
È il caso di chiederci quali altre disposizioni della legge n. 241 possono venir applicate al procedimento di formazione delle ordinanze contingibili ed urgenti.
L’obbligo di motivazione del provvedimento, di cui all’art. 3 della legge, è sicuramente estendibile alle ordinanze d’urgenza, come già approfondito dalla presente opera al paragrafo dedicato al contenuto delle ordinanze in questione a cui si rinvia[8].
Gli artt. 4 e 5 della legge n. 241 stabiliscono che contestualmente all’avvio del procedimento deve essere comunicato anche il nominativo della persona fisica deputata a seguire lo svolgimento della procedura fino all’emanazione del provvedimento[9].
Essendo il sindaco titolare del potere di ordinanza d’urgenza, sarà questi il responsabile del procedimento; tuttavia il disbrigo della pratica sarà svolto concretamente da apposito ufficio, quale è solitamente l’Ufficio degli Affari Generali[10].
Nel provvedimento dovrà indicarsi il nominativo di un funzionario addetto a questo ufficio; in caso contrario l’ordinanza non sarà invalida ma sarà semplicemente considerato responsabile del procedimento il funzionario preposto all’unità organizzativa[11].
Si ritengono applicabili al procedimento di formazione delle ordinanza d’urgenza anche gli artt. 22 e ss. della legge n. 241 concernenti il diritto di accesso agli atti amministrativi, cioè quel «diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi» (ogni rappresentazione fotografica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti), che nel caso che ci interessa, sono da intendersi gli atti presupposti all’ordinanza medesima, a condizione che l’accesso non ostacoli la tempestività dell’intervento della amministrazione comunale[12].
2. La forma
Per quanto attiene alla forma che le ordinanze d’urgenza devono rivestire, sussistono casi eccezionali in cui essa viene prescritta in modo specifico: l’art. 7 della legge n. 2248, All. E, del 1865, richiede espressamente il decreto; l’art. 79 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, fa obbligo al sindaco di dare per iscritto i provvedimenti che giudichi opportuni[13].
Al di là dei casi eccezionali appena citati, la forma usuale delle ordinanze è quella scritta, stante la necessità di motivare congruamente le ragioni che hanno determinato la pubblica amministrazione ad agire in un determinato modo e ad assumere quel provvedimento[14].
La forma scritta comporta che dal provvedimento risultino i seguenti elementi: l’intestazione[15], la premessa o preambolo[16], la motivazione[17], il dispositivo[18], la data e luogo di adozione del provvedimento, la sottoscrizione, l’indicazione del responsabile del procedimento, il termine e autorità cui è possibile ricorrere ex art. 3, comma 4, legge n. 241[19].
3. La comunicazione dell’ordinanza
La comunicazione dell’ordinanza non viene prescritta dalla legge come condizione di validità dell’atto[20]. Si è affermato, infatti, che l’ordinanza contingibile ed urgente con la quale il sindaco ingiunge ai comproprietari di porre in essere le opportune verifiche e le opere necessarie per il consolidamento statico di un edificio, con comminatoria, in caso di inottemperanza, dell’esecuzione d’ufficio dei lavori in danno, è atto recettizio, per cui la sua regolare comunicazione costituisce requisito perché le statuizioni in esso contenute possano produrre efficacia obbligatoria[21].
A tale proposito l’art. 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, in tema di efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, afferma testualmente che «il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile».
Particolare rilevanza acquista, in materia di comunicazione delle ordinanza, la questione relativa all’individuazione del destinatario cui è indirizzato il provvedimento dell’amministrazione comunale ed il solo soggetto legittimato all’adempimento[22].
In alcune situazioni, alle quali bisogna far fronte con urgenza, si sostiene che anziché procedere alla ricerca dell’obbligato di diritto, sia sufficiente riferirsi allo stato di fatto, purché il rapporto di fatto con il destinatario dell’ordinanza con il bene con cui si provvede possa far presumere l’esistenza in capo allo stesso di poteri che consentano di apportare al bene le modifiche che gli sono imposte[23].
Si ritiene, comunque, che gli effetti finali del provvedimento siano destinati ad incidere nella sfera soggettiva del titolare effettivo della posizione giuridica[24].
Si offrono alcuni esempi, in tema di comunicazione, di pronunce giurisprudenziali volte ad affermare la legittimità di ordinanza d’urgenza, laddove: indirizzata collettivamente ed impersonalmente agli eredi del destinatario deceduto entro l’anno e notificata presso l’ultimo domicilio del defunto, ai sensi dell’art. 303 c.p.c.[25]; notificata al curatore di una società dichiarata fallita[26]; rivolta all’amministratore di condominio e non al singolo condomino, in caso di esecuzione di lavori attinenti ad opere necessarie ad evitare inconvenienti che servono all’uso e al godimento comune dei proprietari[27].
4. L’esecuzione dell’ordinanza
Le ordinanza contingibili ed urgenti, in quanto provvedimenti amministrativi, sono muniti del requisito dell’esecutorietà, in quanto possono essere portate ad esecuzione dalla pubblica amministrazione direttamente, senza necessità dell’intervento di altre autorità che ne facoltizzino l’esecuzione[28].
L’esecutorietà presuppone «una resistenza all’adempimento dell’ordine impartito da parte dell’obbligato, per cui si può affermare che l’esecutorietà si manifesta solo per quelle ordinanze che impongono obblighi ai quali il soggetto passivo non intendano adempiere»[29].
L’art. 54, comma 7, del T.U.E.L., afferma testualmente che «se l’ordinanza adottata ai sensi del comma 4 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all’ordine impartito, il sindaco può provvedere d’ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati in cui fossero incorsi».
In forza di tale articolo le ordinanze contingibili ed urgenti del sindaco hanno carattere della esecutorietà e possono essere imposte mediante coazione[30].
L’esecuzione avviene in via amministrativa, senza l’intervento dell’autorità giudiziaria, con l’assistenza, laddove necessario, della forza pubblica[31].
Le ordinanze che rivolgono ai destinatari un obbligo di fare o di dare contengono anche la previa diffida, ovvero l’avviso che, in caso di inottemperanza, l’amministrazione procederà ad eseguire quanto prescritto dall’interessato, a sue spese[32].
L’ordinanza contingibile ed urgente indica un congruo termine assegnato per eseguire quanto viene ingiunto; se entro il termine prefissato l’interessato attua l’ordinanza, sarà inflitta semplicemente la sanzione per la violazione commessa[33].
Nel caso in cui, invece, il termine prefissato trascorra inutilmente senza che l’interessato abbia dato esecuzione all’ordinanza, il sindaco farà eseguire i lavori necessari[34]. Il sindaco, a tale proposito, potrà avvalersi di tecnici e operai del comune[35].
Non sarà necessario alcun preavviso all’interessato del giorno in cui si procede d’ufficio all’esecuzione dei lavori, per il fatto che l’intervento sindacale è pienamente giustificato dall’inadempimento dell’interessato entro il termine prefissato[36].
Le spese sostenute per dare esecuzione d’ufficio ai lavori vengono anticipate dal comune, con diritto di rivalsa. Sono rimborsabili le spese strettamente necessarie per la materiale esecuzione dei lavori[37].
Al rimborso delle spese è tenuto il destinatario dell’ordinanza e nel caso i destinatari fossero più di uno, ciascuno è obbligato solidalmente al rimborso, ai sensi dell’art. 1294 c.c.[38].
L’art. 54, comma 7, del T.U.E.L., non dice nulla riguardo alla procedura da seguire per il recupero delle spese anticipate dal comune.
Occorrerà, a tale proposito, richiamare la normativa vigente in materia di riscossione coattiva delle entrate extra-tributarie, quale è l’art. 52, comma 6, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in forza di cui si stabilisce che la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di proprietà delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura prevista dal d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602 se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al d.p.r. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall’ente locale o affidata agli altri soggetti[39].
[1] Cfr. Aimonetto M., Le ordinanze del sindaco e dei dirigenti comunali, Rimini, 1999, 294.
[2] Cfr. Aimonetto M., 294.
[3] Cfr. Aimonetto M., 294.
[4] Cfr. Aimonetto M., 295.
[5] Cfr. Cons.St., sez. V, 11 ottobre 1996, n. 1223; Cons.St., sez. V, 2 febbraio 1996, n. 132; Cons.St., sez. IV, 13 novembre 1995, n. 1562; T.A.R. Toscana, Firenze, 19 giugno 1996, n. 336; Così T.A.R. Veneto, Venezia, 3 febbraio 2000, n. 466: «La natura di ordinanze contingibili ed urgenti che può assumere un provvedimento esonera l’amministrazione comunale, secondo quanto stabilito dall’art. 7 della legge 241 del 1990, esonera dall’intraprendere le formalità di comunicare al privato dell’apertura del procedimento»; Così T.A.R. Lombardia, Brescia, 21 febbraio 2000, n. 134: «L’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti non deve essere preceduta dall’avviso dell’avvio del procedimento, avendo essa come presupposto, oltre alla necessità di provvedere, anche l’urgenza, cioè un’esigenza tale da non consentire di ricorrere ai normali strumenti di intervento»; Così T.A.R. Campania, Napoli, 29 settembre 1999, n. 340: «L’ordinanza con tingibile e urgente non deve essere preceduta dall’avviso dell’avvio del procedimento perché l’urgente esigenza di salvaguardare l’incolumità pubblica verrebbe vulnerata, quando non immediatamente compromessa, se si dovesse tener conto degli adempimenti prescritti di cui agli artt. 7 e 8 della legge n. 241»; Così Cons.St., sez. V, 14 aprile 1997, n. 354: «Non è illegittima l’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco non preceduta dall’avviso di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241, in quanto trattasi di un atto di somma urgenza, l’omissione è giustificata dalla esigenza di particolare celerità del procedimento medesimo».
[6] Cfr. Di Rago G., Il Sindaco e l’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti, Milano, 2003, 100.
[7] Cfr. Di Rago G., 101; Così Cons.St., sez. V, 29 settembre 2000, n. 4906: «Posto che l’urgenza, che, ai sensi dell’art. 8, consente di derogare all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento, deve essere intesa come urgenza qualificata, legata alla circostanza del caso di specie, deve ritenersi che non costituisce un impedimento al rispetto delle garanzie partecipative la circostanza che si sia al cospetto di ordinanza contingibile ed urgente. Anche in tal caso la deroga alle prescrizioni di cui alla legge n. 241 non deriva dalla qualificazione astratta della fattispecie ma dalle caratteristiche specifiche del caso di specie».
[8] Cfr. Capitolo III, § 5.
[9] Cfr. Di Rago G., 102.
[10] Cfr. Di Rago G., 102.
[11] Cfr. Di Rago G., 102; Cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, 12 dicembre 1998, n. 430.
[12] Cfr. Di Rago G., 102.
[13] Cfr. Maggiora E., 238.
[14] Cfr. Maggiora E., 238.
[15] Cfr. Maggiora E., 238, secondo cui l’intestazione deve contenere l’indicazione dell’organo che emana l’ordinanza.
[16] Cfr. Maggiora E., 238, secondo cui il preambolo deve contenere indicazione dell’oggetto e dei suoi presupposti (pareri, accertamenti, norme di legge su cui si fonda l’atto, l’eventuale stato di necessità ed urgenza del provvedere); Cfr. Cons.St., sez. V, 20 gennaio 1962, n. 95, secondo cui non è decisivo, al fine di individuare il potere esercitato dal Sindaco nell’adottare l’ordinanza, il richiamo alle disposizioni di legge, contenuto nel provvedimento.
[17] Cfr. Maggiora E., 238, secondo cui la motivazione è elemento essenziale del provvedimento, poiché è dalla sua esistenza che si rilevano le ragioni stesse dell’atto che si assume, viene attualmente prescritta dall’art. 3, comma 2, della legge n. 241. La motivazione può essere fatta anche per relationem, ossia con riferimento al parere o referto che hanno determinato l’autorità amministrativa a provvedere, secondo le ragioni addotte dall’organo che ha redatto l’atto presupposto.
[18] Cfr. Maggiora E., 238, secondo cui il dispositivo è la concretizzazione del contenuto del provvedimento (ordine di sgombero, di demolizione, di occupazione, di chiusura di esercizio). Il dispositivo comprende in sé anche l’ordine all’ufficio o servizio comunale di provvedere alla notificazione dell’atto e alla sua esecuzione. In taluni casi deve essere contenuta anche la diffida a provvedere all’esecuzione in un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale si procederà in danno, ossia a spese del trasgressore.
[19] Cfr. Maggiora E., 238.
[20] Cfr. maggiora E., 239.
[21] Cfr. maggiora E., 239; T.A.R. Campania, Napoli, 15 dicembre 1989, n. 663.
[22] Cfr. maggiora E., 240; T.A.R. Campania, Napoli, 22 ottobre 1980, n. 817, ha ritenuto legittimato l’usufruttuario, qualora si tratti di riparazioni straordinarie; T.A.R. Lombardia, Brescia, 18 giugno 1983, n. 906 e T.A.R. Lombardia, Brescia, 30 gennaio 1984, n. 43 secondo cui è di competenza del proprietario l’esecuzione dei lavori di manutenzione, essendo irrilevante la disposizione di cui all’art. 41 della legge 23 maggio 1950, n. 253, il quale consente al conduttore di sostituirsi al locatore, salvo rivalsa sul canone, nel provvedere alle riparazioni necessarie ed improrogabili; T.A.R. Veneto, Venezia, 6 maggio 1988, n. 443, secondo cui il è legittimo che il sindaco si rivolga al proprietario del fabbricato e non al conduttore, anche se l’onere dei lavori dovrebbe essere sopportato da quest’ultimo, atteso che il Comune è estraneo ai rapporti obbligatori di locazione intercorrenti tra le parti private.
[23] Cfr. maggiora E., 241; T.A.R. Sicilia, Catania, 21 gennaio 1981, n. 57; T.A.R. Piemonte, 6 giugno 1978, n. 289; T.A.R. Basilicata, 30 giugno 1988, n. 107; T.A.R. Toscana, Firenze, 16 gennaio 1990, n. 13, secondo cui in caso di pericolo derivante dall’esercizio di attività produttive in genere, industriali o artigianali, può essere destinatario dell’ordinanza anche chi non ha la disponibilità uti dominus ma è il soggetto che conduce l’impresa e sul quale incombono le responsabilità civili e penali connesse.
[24] Cfr. maggiora E., 241; T.A.R. Lombardia, Brescia, 18 giugno 1982, n. 215; T.A.R. Lazio, Roma, 3 settembre 1958, n. 236, che ha ritenuto sufficiente il fatto che l’ordinanza sia diretta nei confronti del titolare apparente della situazione giuridica privata.
[25] Cfr. Cons.St., sez. IV, 30 aprile 1991, n. 324.
[26] Cfr. T.A.R. Piemonte, 20 gennaio 1994, n. 24.
[27] Cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, 30 giugno 1981, n. 344.
[28] Cfr. Maggiora E., 243.
[29] Così Aimonetto M., 304.
[30] Cfr. Aimonetto M., 304.
[31] Cfr. Aimonetto M., 304.
[32] Cfr. Maggiora E., 243.
[33] Cfr. Aimonetto M., 305.
[34] Cfr. Aimonetto M., 305.
[35] Cfr. Aimonetto M., 305.
[36] Cfr. Aimonetto M., 305.
[37] Cfr. Aimonetto M., 306.
[38] Cfr. Aimonetto M., 306.
[39] Cfr. Aimonetto M., 307.
SAMPLER
















