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Il campo di applicazione della Parte II del d.lgs. 152/2006 - Avventi, Marco

Scritto il 24/11/2011
titolo :LA PROCEDURA DI SCREENING NELLA VIA
autore/i:Avventi, Marco
anno:2011
mese:Novembre
collana:avanguardia giuridica - 19
isbn: 978-88-95578-73-6
Il presente lavoro analizza la fase di screening alla luce delle recenti modifiche apportate al codice dell'ambiente dai decreti legislativi 4/2008 e 128/2010, sottolineando le connessioni tra la verifica di assoggettabilità e la procedura di VIA ed offrendo agli operatori un’ampia casistica giurisprudenziale sulle problematiche tuttora irrisolte.
€ 25,00 € 17,50


 

1. Premessa

 

 

 

 

I progetti ricompresi nel campo di applicazione della disciplina sulla VIA sono stabiliti all’art. 6, commi 5 ss. del d.lgs. 152/2006.

Il comma 5 prevede innanzitutto che «la valutazione d’impatto ambientale, riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale».

Secondo il comma 6, d.lgs. 152/2006 sono necessariamente sottoposti a VIA:

-          i progetti di cui all’Allegato II e all’Allegato III della Parte II del d.lgs. 152/2006[1], rispettivamente di competenza statale e regionale;

-          i progetti di cui all’Allegato IV (progetti di regola sottoposti a screening) relativi alla realizzazione di nuove opere o interventi che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette ai sensi della l. 341/1991.

Il comma 7, d.lgs. 152/2006 indica i progetti sottoposti a screening i quali ricomprendono:

-          i progetti elencati nell’Allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

-          le modifiche e le estensioni dei progetti elencati nell’Allegato II;

-          i progetti elencati nell’Allegato IV[2].

Come si può ben notare, il legislatore nazionale ha riproposto pedissequamente gli elenchi dei progetti previsti dagli Allegati I e II della direttiva 85/337/CEE negli Allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006. Allo stesso tempo il legislatore nazionale sembra aver attribuito alle Regioni e alle Province autonome il potere di modificare il campo di applicazione della disciplina della VIA. L’art. 7, comma 7, lett. c) consente infatti alle Regioni di prevedere, «fermo il rispetto della legislazione comunitaria, eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili per l’individuazione dei piani e programmi o progetti da sottoporre a VAS, VIA ed AIA e per lo svolgimento della relative consultazione».

Tuttavia, come gli Stati membri non possono espungere dal novero dei progetti sottoposti a VIA o screening le opere indicate nella normativa europea, così anche le Regioni e le Province autonome non possono violare la legislazione comunitaria limitando il campo di applicazione della disciplina in tema di VIA.

Se certamente gli Stati membri, e di conseguenza le Regioni e le Province autonome, non possono escludere alcuni dei progetti per cui l’obbligo di VIA è stabilito dalla direttiva europea, non sembra nemmeno possibile fissare norme più severe per quanto concerne il campo d’applicazione della VIA. L’art. 13 della direttiva 85/337/CEE, che faceva salva la possibilità per gli Stati di prevedere norme più restrittive, è stato infatti abrogato dalla direttiva 97/11/CE. Sembrerebbe dunque che gli Stati membri, e di conseguenza le Regioni e le Province autonome, non abbiano alcuna facoltà di incidere, sia in difetto che in eccesso, sul campo di applicazione della disciplina della VIA stabilito dalla direttiva 85/337/CEE.

Le Regioni allora non possono «derogare all’obbligo di compiere la verifica, potendo solo limitarsi a stabilire le modalità con cui procedere alla valutazione preliminare alla VIA vera e propria»[3] sulla base dell’art. 7, comma 7 lett. c)[4]. L’obbligo di sottoposizione del progetto alla procedura di VIA, o nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale, che nella disciplina statale rappresenta, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale, pur nella concorrenza di altre materie, di competenza regionale[5].

 

 

 

2. La tassatività degli elenchi di cui agli Allegati II, III e IV alla Parte II del d.lgs. 152/2006

 

 

Chiarito il campo di applicazione della disciplina in tema di VIA, sorge la questione se sia necessario sottoporre alla procedura di VIA o di screening solamente i progetti esplicitamente previsti nei citati allegati o se si debba ritenere sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale, in forza del comma 5 dell’art. 6, tutti i progetti che possano esplicare effetti «significativi e negativi» sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Una prima questione a cui gli operatori hanno dovuto dare risposta è dunque se gli elenchi ricompresi negli Allegati II, III e IV alla Parte II del codice dell’ambiente siano da considerare di carattere tassativo o meno.

Il tenore delle norme dell’art. 5 comma 5 e 6, d.lgs. 152 del 2006, poteva far pensare ad una clausola elastica ritenendo sottoposti obbligatoriamente alla valutazione di impatto ambientale tutti i progetti che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale.

In particolare, il comma 6 usa la seguente locuzione «viene effettuata altresì una valutazione per...» e continua indicando i progetti per i quali è obbligatoria la procedura di VIA. L’uso dell’avverbio altresì farebbe pensare che la procedura di VIA debba essere applicata, oltre ai progetti espressamente indicati, anche a tutti i progetti, ancorché non espressamente ricompresi negli Allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006, che possano esplicare effetti «significativi e negativi» sull’ambiente e sul patrimonio culturale

Un’interpretazione strettamente letterale dell’art. 6, commi 5, 6 e 7, nel senso di considerare la procedura di VIA o di screening obbligatoria per tutti i progetti che potrebbero avere effetti significativi sull’ambiente anche se non ricompresi negli allegati, potrebbe sembrare dunque più rispondente ai principi di precauzione e di prevenzione enunciati nell’art. 3-ter del d.lgs. 152/2006 e nell’art. 191 TFUE.

La giurisprudenza, sia nazionale che comunitaria, ha però chiarito che l’elenco delle opere da sottoporre a VIA o a screening ha carattere tassativo[6], evitando così possibili interpretazioni eccessivamente estensive lasciate alla discrezionalità dell’autorità competente.

Una tale interpretazione restrittiva è condivisibile, oltre che per l’imprescindibile esigenza di certezza degli operatori economici, anche alla luce dell’espressa previsione di un’apposita procedura di screening per progetti che non necessariamente comportano effetti negativi sull’ambiente. Il legislatore, in attuazione della direttiva 85/337/CEE, ha, del resto, già previsto l’obbligo di valutazione ambientale, non solo per i progetti che normalmente causano un rilevante impatto sull’ambiente, ma anche per quei progetti che rappresentano solo un’eventuale minaccia.

D’altro canto, la questione è risolta in questo senso dalla Corte di Giustizia Europea che ha puntualizzato che, ai sensi della direttiva 85/337/CEE, non tutti i progetti destinati ad avere un notevole impatto ambientale sono sottoposti alle procedure di VIA e di screening bensì solo i progetti indicati negli Allegati I e II[7].

I principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea sono stati applicati dal giudice amministrativo italiano nel senso che la direttiva 85/337/CEE non richiede che tutti i progetti destinati ad avere un notevole impatto ambientale siano sottoposti alla procedura di valutazione di impatto ambientale, bensì solo quelli che sono citati negli Allegati I e II di detta direttiva[8].

Ulteriore questione, invece, riguarda la possibilità di interpretare in via estensiva o analogica i progetti indicati negli allegati fino a ricomprendere opere o interventi che non compaiono negli stessi ma che sono assimilabili a quelli previsti. La questione, in giurisprudenza, non è del tutto pacifica.

L’orientamento giurisprudenziale più accreditato propende per l’impossibilità di interpretare analogicamente i progetti previsti negli Allegati II, III e IV alla Parte II del d.lgs. 152/2006.

Solo per citare alcune decisioni non si è ritenuto di sottoporre alla procedura di screening uno svincolo di collegamento stradale (tra una strada urbana e una extraurbana) in quanto non sussumibile nella categoria strade extraurbane[9]. La realizzazione di un campo da golf non è stato assimilato a progetti di coltivazione agraria intensiva[10] e, ancora, si è escluso l’obbligo di VIA per un progetto di interramento di un tratto di un elettrodotto in quanto l’obbligo di VIA riguardava solo gli elettrodotti aerei[11].

A fronte di questo prevalente orientamento, si rinvengono, ad ogni modo, decisioni di segno opposto. È stato affermato, ad esempio, che la costruzione di una barriera fisica finalizzata ad intercettare le acque di falda contaminate, di profondità superiore a 10 metri, deve essere assoggettata a VIA in quanto progetto assimilabile ai progetti del tipo «dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m…»[12]. Il riposizionamento della scogliera ed il ripascimento dell’arenile, benché non espressamente previsti, «rientrano nel concetto di “lavori di difesa del mare” di cui all’Allegato B, n. 7 lett. n del d.p.r. 12.04.96»[13]: il giudice estende la categoria «lavori di difesa del mare» facendovi rientrare tutte «le opere finalizzate a contrastare l’erosione ed a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli e lavori simili».

La questione, dunque, risulta ancora aperta e può essere risolta in modo diverso a seconda della circostanze del caso concreto.

 

 

 

3. Il campo di applicazione della disciplina della VIA e dello screening per progetti ricadenti in aree naturali protette

 

 

Proseguendo nell’analisi dell’art. 6, si segnala, inoltre, che le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50% nei casi in cui i progetti di cui agli allegati III e IV ricadano in aree naturali protette ai sensi della l. n. 394/1991. L’art. 6, comma 8[14], però, limita tale riduzione ai progetti di cui agli allegati III e IV al d.lgs.152/2006 ovvero ai progetti sottoposti alla procedura di VIA o di screening di competenza regionale. Non si capisce dunque la decisione del legislatore di escludere dalla riduzione delle soglie proprio quei progetti che sono devoluti alla competenza statale alla luce di un loro impatto ambientale potenzialmente più importante[15]. Nonostante il silenzio della disposizione legislativa, si ritiene che la riduzione delle soglie debba essere applicata anche nel caso in cui un progetto ricada solo parzialmente all’interno di un’area protetta, in quanto, in altre disposizioni dello stesso d.lgs. 152/2006, viene attribuita rilevanza anche all’inclusione parziale[16].

Con particolare riguardo alla procedura di screening, il d.lgs. 152/2006 devolve alle Regioni e alle Province autonome un potere di estendere o ridurre il campo di applicazione della disciplina della VIA, modificando le soglie di cui all’Allegato IV. L’art. 6, comma 9 prevede che: «le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, per determinate tipologie progettuali o aree predeterminate, sulla base degli elementi indicati nell’Allegato V, un incremento nella misura massima del trenta per cento o decremento delle soglie di cui all’Allegato IV. Con riferimento ai progetti di cui all’Allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all’Allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità».

In merito alle soglie dimensionali previste, si fa riferimento, per valutare la sussumibilità di un’opera o intervento nei progetti elencati negli allegati alla Parte II del d.lgs. 152/2006, alla capacità nominale o potenziale del progetto a nulla rilevando eventuali dichiarazioni del proponente di voler utilizzare un impianto ad una capacità inferiore. Il Consiglio di Stato ha infatti stabilito che «ai fini della applicabilità della procedura di VIA, rileva unicamente la capacità progettuale e nominale dell’impianto»[17].

 

 

 

4. Le esclusioni dal campo di applicazione della disciplina della VIA

 

 

Chiarito dunque quali progetti debbano essere sottoposti alla fase di screening, e quelli invece che devono essere sottoposti direttamente alla procedura di VIA, resta da segnalare le esclusioni previste dai commi 10 e 11 dell’art. 6, recentemente modificati dal d.lgs. 128/2010.

Da una parte, l’Autorità competente in sede statale valuta caso per caso i progetti relativi ad opere ed interventi destinati esclusivamente alla difesa nazionale per l’esclusione dal campo di applicazione della VIA qualora questo possa pregiudicare gli scopi della difesa nazionale. Ci si riferisce, in particolare, alle opere ed interventi di difesa nazionale, i cui lavori sono coperti dal segreto di Stato.

Dall’altra, sono esclusi, in tutto o in parte, dal campo di applicazione della VIA singoli interventi disposti in via d’urgenza con il solo obiettivo di salvaguardare l’incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità, quando non sia possibile in alcun modo svolgere la valutazione di impatto ambientale.

 


 


[1] Gli allegati II e III alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006 ripropongono tutti i progetti ricompresi nell’allegato I alla direttiva 85/337/CE.

[2] L’allegato IV alla Parte seconda del d.lgs. 152/2006 ripropone tutti i progetti ricompresi nell’allegato II alla direttiva 85/337/CE. Si tratta, in buona sostanza, dei progetti sottoposti alla procedura di screening.

[3] Avventi M., Ecopiazzole e valutazione di impatto ambientale – Nota Corte Costituzionale 8 aprile 2010 n. 127 in www.urbium.it.

[4] Art. 7, comma 7, lett. c): «fermo il rispetto della legislazione comunitaria, eventuali ulteriori modalità, rispetto a quelle indicate nel presente decreto, purché con questo compatibili per l’individuazione dei... progetti da sottoporre a… VIA e per lo svolgimento della relative consultazione».

[5] Cfr. Corte Cost., sent. 26 marzo 2010, n. 120. Vedi anche Corte Cost. sent. 8 aprile 2010, n. 127: «L’obbligo di sottoporre il progetto alla procedura di VIA, o, nei casi previsti, alla preliminare verifica di assoggettabilità alla VIA, attiene al valore della tutela ambientale (sentenze n. 225 e n. 234 del 2009), che, nella disciplina statale, costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, livello di tutela uniforme e si impone sull’intero territorio nazionale. La disciplina statale uniforme non consente di introdurre limiti quantitativi all’applicabilità della disciplina, anche se giustificati dalla ritenuta minor rilevanza dell’intervento configurato o dal carattere tecnico dello stesso».

[6] Cfr. TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. II, sent. 6 dicembre 2001 n. 1186: «Per la installazione di una stazione di base di radiofonia mobile, il pur necessario esame delle implicazioni sanitarie ed ambientali, non deve svolgersi secondo il rigoroso procedimento di valutazione di impatto ambientale (Via), in quanto l’elenco delle opere da sottoporre a quest’ultima ha carattere tassativo»; Cons. St., sez. VI, ord. 10 luglio 2001, n. 3923: «L’installazione di impianti di radio frequenza è soggetta alla verifica del rispetto dei limiti di compatibilità con la salute umana, ma non è soggetta a VIA in quanto non compresa negli elenchi (chiusi) delle opere per cui è richiesta tale procedura, fermo restando peraltro che i comuni possono darsi un regolamento anche per disciplinare i procedimenti di autorizzazione».

[7] Cfr. C. G. Eu., ord. 10 luglio 2008, C-156/07.

[8] Cfr. TAR Veneto, sez. I, sent. 9 aprile 2009, n. 1207: «L’art. 2 n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che tutti i progetti destinati ad avere un notevole impatto ambientale siano sottoposti alla procedura di valutazione dell’’impatto ambientale prevista da tale disciplina di fonte comunitaria, bensì che devono esserlo solo quelli che sono citati agli allegati I e II di detta direttiva, nelle condizioni previste all’art. 4 di quest’ultima e fatti salvi gli art. 1, n. 4 e 5, e 2 n. 3, della medesima direttiva (cfr., puntualmente, Corte Giustizia CE, Sez. VI, 10 luglio 2008 n. 156). A sua volta, l’allegato II della stessa direttiva 85/337/CEE contempla alla voce n. 9, lett. e) - tra l’altro - anche “la costruzione di strade” in genere: ma ciò, solo ai sensi dell’art. 4, § 2, della direttiva medesima, ossia rinviando alla legislazione nazionale la determinazione al riguardo dei presupposti agli effetti dell’applicazione, o meno, della procedura di VIA Sicché, in tema, in virtù del disposto della L.R. Veneto n. 10/99, devono essere inderogabilmente assoggettate a procedura di VIA soltanto le “costruzioni di autostrade e vie di rapida comunicazione”, nonché “le costruzioni di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.”. Non rientra invece nella previsione dell’allegato I della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche il progetto per la realizzazione di una strada extraurbana secondaria superiore a 5 km il cui tracciato non ricada all’interno di aree sensibili come individuate e classificate nell’allegato D alla menzionata L.R. Veneto».

[9] Cfr. TAR Puglia, Lecce, sez I, sent. 24 marzo 2011, n. 544: «Le voci B.1. e B.2. dell’Allegato B della l.r. Puglia n. 11/2011 assoggettano alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, rispettivamente, le strade extraurbane secondarie a carattere regionale e le strade extraurbane secondarie: intere strade, non quindi uno svincolo che collega una strada interna al Comune ad una strada provinciale. Ne deriva la non assoggettabilità a VIA di un’opera stradale che, sviluppandosi per la maggior parte all’interno dell’abitato, collega una strada interna all’abitato ad una strada provinciale e può perciò essere considerata una strada urbana di quartiere.»

[10] Cfr. TAR Puglia, Lecce, sez. I, sent. 6 dicembre 2001 n. 1523: «La realizzazione di un campo di golf non è tra le tipologie di opere interessate dalla procedura di valutazione di impatto ambientale nè può essere assimilata al cambiamento di uso di aree non coltivate, semi - naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva dell’all. B, n. 1 lett. a), d.P.R. 12 aprile 1996».

[11] Cfr. TAR Veneto, sez. I, sent. 28 febbraio 2008 n. 493.

[12] Cfr. TAR Sardegna, Sez II, sent. 8 ottobre 2007 n. 1809.

[13] Cfr. TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 8 aprile 2005, n. 3579.

[14] L’art. 6 comma 8 recita: «Per i progetti di cui agli allegati III e IV, ricadenti all’interno di aree naturali protette, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento».

[15] Filippucci L., La valutazione di impatto ambientale e la valutazione strategica alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 4/2008, Edizioni Ambiente, 2009, p. 65.

[16] L’art. 6 comma 6 prevede l’obbligo di VIA per «i progetti di cui all’allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394». L’art 6, comma 9: «Con riferimento ai progetti di cui all’allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all’allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità».

[17] Cfr. Cons. St., sez. V, decisione 27 giugno 2006.



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