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Le agevolazioni per gli interventi di risparmio energetico - Pompilii, Andrea

Scritto il 02/11/2011
titolo :LE AGEVOLAZIONI FISCALI ALLE IMPRESE
autore/i:Pompilii, Andrea
anno:2011
mese:Novembre
collana:avanguardia giuridica - 18
isbn: 978-88-95578-92-7
Panoramica sulle agevolazioni fiscali nelle forme degli aiuti di Stato e dei crediti d’imposta, affrontata sotto diversi aspetti: fonti giuridiche, ultime disposizioni normative, limiti comunitari e statali alla concessione delle agevolazioni e adempimenti richiesti dalle Autorità ai soggetti beneficiari.
€ 20,00 € 14,00


1. Premessa: le agevolazioni fiscali nella l. legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007)

 

L’art. 1, commi 344-349, della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007) ha introdotto, nel quadro delle misure di politica energetica ed ambientale del Governo, il tema in oggetto prevedendo una specifica agevolazione fiscale per la realizzazione di interventi volti al contenimento dei consumi energetici, effettuati su edifici esistenti. Dal mese di gennaio 2007 è, infatti, riconosciuta una detrazione d'imposta, pari al 55% delle spese sostenute per l'effettuazione degli interventi, da ripartire in 3 quote annuali di pari importo ed entro un limite massimo di detrazione variabile in funzione della tipologia dei lavori eseguiti. L'agevolazione, per gli aspetti applicativi, rinvia alle modalità previste in relazione alla detrazione Irpef del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia (richiamando l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e il Dm 41 del 18 febbraio 1998). Sulle modalità applicative del beneficio, è stato emanato il decreto 19 febbraio 2007 del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro per lo Sviluppo economico che disciplina i contenuti tecnici, gli interventi agevolabili e le modalità operative per fruire della detrazione.

 

Prendendo in esame lo stato attuale delle disposizioni, tutti i soggetti che entro il 31 dicembre 2011 sostengono spese documentate per il contenimento e la razionalizzazione dei consumi energetici di edifici esistenti hanno diritto ad una detrazione dell’imposta lorda (tanto ai fini IRPEF quanto ai fini IRES) pari alla misura del 55% delle spese sostenute da suddividere in quote annuali di uguale importo. In particolare, a norma dell’art. 1, commi 20-24, della legge 244 del 2007, nonché della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12 del 19 febbraio 2008, per il 2011 sono previste dieci rate, per il 2009 e 2010 cinque rate, per il 2008 da un minimo di tre ad un massimo di dieci rate, per il 2007 tre rate.

Dal momento che la detrazione d’imposta è prevista sia per l’IRPEF che per l’IRES, i soggetti che possono beneficiare della misura in esame sono sia i titolari d’impresa (società di persone, di capitali e imprenditori individuali), sia altri soggetti quali persone fisiche, esercenti atti o professioni, associazioni tra professionisti, società semplice, nonché gli enti pubblici e privati che non svolgono attività di natura commerciale, ancorché non residenti.

Per quanto attiene ai requisiti per ottenere la detrazione occorre che le spese siano effettivamente sostenute dal soggetto richiedente e l’immobile sul quale i lavori sono eseguiti deve essere detenuto dal beneficiario a titolo proprietà, nuda proprietà, in base ad altro diritto reale ovvero anche in locazione o in comodato.

Soggetti esclusi dal beneficio sono le imprese che svolgono attività di costruzione, di ristrutturazione edilizia e di vendita in relazione ai lavori eseguiti su immobili merce, come vedremo tra poco.

L’agevolazione in esame, a differenza di quanto previsto per la detrazione relativa agli interventi di ristrutturazione edilizia, che é espressamente riservata ai soli edifici residenziali, interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale (anche rurale) compresi, quindi, quelli strumentali.

Una limitazione a tale ampia accezione é data dalla circostanza che gli edifici oggetto degli interventi devono essere esistenti. Le disposizioni della legge finanziaria, infatti, in relazione ad alcune fattispecie agevolabili, prevedono espressamente che gli interventi devono essere realizzati su edifici esistenti (o parti degli stessi); anche l’art. 2, comma 1, del decreto, nell’elencare i soggetti ammessi a fruire della detrazione, precisa che essi devono aver eseguito gli interventi su edifici “esistenti”. Con tale precisazione di carattere generale, riferita a tutte le fattispecie agevolabili, il decreto sottolinea come finalità della norma sia quella di potenziare le preesistenti incentivazioni fiscali riconosciute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (elevando la quota detraibile e riducendo il numero di anni in cui essa deve essere ripartita) per favorirne la riqualificazione energetica, escludendo, pertanto, dall’agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.

L’esclusione degli edifici di nuova costruzione, peraltro, risulta coerente con la normativa di settore adottata a livello comunitario in base alla quale tutti i nuovi edifici sono assoggettati a prescrizioni minime della prestazione energetica in funzione delle locali condizioni climatiche e della tipologia. In tale contesto normativo si ritiene che la prova della esistenza dell’edificio sia fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI, ove dovuta[1].

Per quanto riguarda le tipologie di interventi che sono ammessi alla detrazione, la stessa circolare appena menzionata (cfr. nota n. 59) stabilisce che gli interventi agevolati sono individuati dai commi 344, 345, 346 e 347 dell’art. 1 della legge finanziaria e definiti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007, il quale riporta in allegato le tabelle di riferimento per la valutazione tecnica dell’intervento.

Le norme introdotte dal predetto decreto legislativo in attuazione delle disposizioni comunitarie, essendo finalizzate a stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, costituiscono il parametro interpretativo attraverso il quale individuare il contenuto tecnico delle norme in esame. La medesima legge finanziaria (comma 349), per maggior chiarezza, esplicita tale criterio interpretativo di ordine sistematico disponendo che «ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192».

Analizziamo singolarmente gli interventi agevolati.

 

 

2. Riqualificazione globale su edifici esistenti (articolo 1, comma 344)

 

 

 

 

L’agevolazione può essere richiesta per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007 relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale é di 100.000 euro.

Ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto, per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti di cui al citato articolo 1, comma 344, si intendono gli interventi che evidenziano un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (che riproduce le tabelle di cui all’allegato C del decreto legislativo 192 del 2005, come modificato dal decreto legislativo 311 del 2006).

Per questa tipologia di intervento non viene specificato quali opere o quali impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche indicate. L’intervento, infatti, é definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale.

Sulla base delle definizioni contenute nell’allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005, il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta «la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo».

Il risparmio é misurato in base agli indici riportati nella tabella dell’allegato C del decreto, elaborati in funzione della categoria in cui l’edificio é classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui é situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.

La legge finanziaria e 2007 ed il decreto ministeriale 19 gennaio 2007 indicano che l’intervento deve essere effettuato su edifici esistenti senza menzionare, a differenza di quanto specificato in relazione ad altre tipologie di lavori agevolabili previste dalle disposizioni successive, le “parti o unità di edifici esistenti”. La diversa formulazione adottata porta a ritenere che l’indice di risparmio che deve essere conseguito per fruire della detrazione debba esse calcolato in riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.

Data l’assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” comprenda qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.

Vi rientrano a titolo esemplificativo, la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse, gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate nei commi successivi.

L’indice di prestazione energetica richiesto può, però, essere conseguito anche mediante la realizzazione degli interventi che la legge finanziaria ai successivi commi individua in maniera puntuale e considera autonomamente agevolabili, entro un limite massimo di detrazione specificamente determinato.

Si pone, pertanto, per la detrazione prevista dal comma 344, che si connette ad una generica categoria di opere, la questione della eventuale concorrenza con la detrazione collegata agli altri interventi agevolati.

Potrebbe accadere, ad esempio che il risparmio energetico invernale previsto dal comma 344, per il quale é previsto un limite massimo di detrazione di 100.00 euro, sia realizzato mediante un intervento consistente nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, per il quale il successivo comma 347 stabilisce un limite di detrazione d’imposta di 30.000 euro (senza richiedere la misurazione del rendimento energetico conseguito), e/o mediante la sostituzione di infissi, intervento individuato al comma 345 con un limite massimo di detrazione di 60.000 euro.

Nell’esempio prospettato, se mediante la sostituzione dell’impianto di climatizzazione o degli infissi si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle di cui all’allegato C del decreto, realizzando quindi “la qualificazione energetica dell’edificio” di cui al comma 344, i lavori potranno essere ricondotti alla previsione contenuta in tale disposizione, usufruendo della detrazione nel limite massimo di spesa di 100.000 euro.

Resta fermo che, qualora si intenda usufruire della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica previsti dal comma 344, non sarà possibile far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale, i quali devono ritenersi compresi, ai fini della individuazione del limite massimo di detrazione spettante, nell’intervento più generale.

Potranno invece essere oggetto di autonoma valutazione, ai fini del calcolo della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, quali l’installazione dei pannelli solari di cui al successivo comma 346, per i quali la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell’edificio di cui al comma 344.

 

 

3. Interventi su strutture opache e su infissi (articolo 1, comma 345)

 


 


Anche in questo caso, si tratta di spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge (finanziaria).

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale é di 60.000 euro.

L’art. 1, punto 3, del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 descrive gli interventi previsti dal comma 345 come interventi sull’involucro degli edifici e precisa che per tali devono intendersi gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza U, espressa in W/m2K, evidenziati nella tabella di cui all’allegato D del decreto, la quale in relazione alle singole zone climatiche indica, in distinte colonne, la trasmittanza delle strutture verticali e quella delle finestre (riproducendo le colonne 1, 2 e 5 della Tabella 3 allegata alla legge finanziaria per il 2007).

Il decreto ministeriale non menziona gli interventi realizzati sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) nonostante essi siano richiamati dalla legge finanziaria.

L’omissione é dovuta alla impossibilità tecnica di rispettare i valori indicati dalla Tabella 3 allegata alla legge finanziaria atteso che in tale Tabella, per un errore redazionale, i valori di trasmittanza dei suddetti elementi costruttivi sono stati riportati invertendo quelli riferiti ai pavimenti e quelli riferibili alla copertura (colonne 3 e 4).

In assenza delle disposizioni di attuazione, considerato che non risultano definiti i parametri di risparmio energetico cui dovrebbe essere finalizzato l’intervento, si ritiene che al momento i lavori eseguiti su pavimenti e coperture non consentano di usufruire della detrazione prevista dal comma 345. La detrazione potrà tuttavia essere operata ai sensi del precedente comma 344, relativo alla qualificazione energetica globale dell’edificio, qualora l’intervento sulle strutture orizzontali, anche unitamente ad altri lavori, consegua gli indici di risparmio energetico ivi indicati.

Ciò premesso, si fa presente che gli interventi agevolabili ai sensi del comma 345 consistono, in sostanza, in interventi di riqualificazione energetica, attuati su edifici o parti di edifici o unità immobiliari esistenti, relativi a strutture opache verticali quali pareti (generalmente esterne), finestre comprensive di infissi che presentino i requisiti di trasmittanza (dispersione di calore) richiesti dalla tabella riportata nell’allegato D del decreto ministeriale 19 febbraio 2007.

Gli infissi devono ritenersi comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore quali, ad esempio, scuri o persiane, o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto quali, ad esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso. Poiché il beneficio é teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico, non é sufficiente la semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento delle pareti, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici di trasmittanza termica indicati nella richiamata tabella D, ma é necessario che a seguito dei lavori tali indici si riducano ulteriormente. L’art. 7 del decreto prevede, in proposito, che per gli interventi sull’involucro degli edifici esistenti, il tecnico che redige l’asseverazione (di cui si tratterà al successivo paragrafo 4) deve specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene ed asseverare che successivamente all’intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori riportati nella tabella D allegata.

 

 

4. Installazione di pannelli solari (di cui all’art. 1, comma 346)

 


 


Spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, relative all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale é di 60.000 euro.

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, del decreto ministeriale l’agevolazione prevista dal comma 346 della legge finanziaria é rivolta all’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonché per il fabbisogno di piscine, strutture sportive, case di ricovero e di cura, scuole e università.

Le caratteristiche tecniche dei pannelli solari sono individuate dal successivo articolo 8 del decreto, concernente l’asseverazione dell’intervento, il quale, oltre a richiedere un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per pannelli e i bollitori e in due anni per accessori e i componenti tecnici) prescrive che i pannelli siano conformi alle norme UNI 12975 e alle norme UNI per i pannelli realizzati in autocostruzione.

La norma prevede che la produzione di acqua calda possa essere rivolta al soddisfacimento di bisogni non solo domestici ma anche industriali nonché di piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici o universitari. Tenendo conto della finalità della norma, si deve ritenere che la elencazione non assuma valore esaustivo ma indichi che i fabbisogni soddisfatti con l’impianto di produzione di acqua calda possono attenere non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale all’ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale.

Tale interpretazione, che attribuisce alla elencazione indicata valore esemplificativo, risulta suffragata dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto che fa riferimento ad edifici appartenenti a qualsiasi categoria catastale, e porta a ritenere che possano accedere alla detrazione tutte le strutture afferenti attività e servizi in cui é richiesta la produzione di acqua calda.

L’ambito di applicazione del comma 346, risulta, peraltro, delimitato dalla disposizione dell’articolo 2, comma 1, lett. a) il quale, individuando i soggetti ammessi alla detrazione, precisa che le spese devono essere sostenute su edifici esistenti.

Tale precisazione impone l’adozione di un criterio interpretativo unitario e sistematico delle norme agevolative in base al quale tutti gli interventi previsti, compresa anche l’installazione dei pannelli solari, devono consistere in interventi di recupero del patrimonio edilizio e quindi devono essere realizzati su edifici esistenti.

 

 

5. Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (articolo 1, comma 346)

 


 


Spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale é di 30.000 euro.

L’art.1, comma 4, del decreto ministeriale, in relazione a tali interventi, precisa che essi consistono nella sostituzione integrale o parziale degli impianti di climatizzazione esistenti con altri dotati di caldaie del tipo a condensazione e relativa messa a punto. Elementi caratterizzanti dell’intervento risultano, pertanto, la sostituzione di impianti preesistenti e la installazione di caldaie a condensazione. Ne consegue che non risultano agevolabili né la installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici che ne erano sprovvisti né la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore ad alto rendimento ma diversi dalle caldaie a condensazione. Tuttavia tali interventi possono essere compresi tra quelli di riqualificazione energetica dell’edificio di cui al comma 344, qualora rispettino l’indice di prestazione energetica ivi previsto, ed usufruire della relativa detrazione.

Ai sensi del successivo articolo 9, comma 3, del decreto ministeriale, é compresa nell’intervento previsto dal comma 347, purché risponda alle caratteristiche tecniche previste dal medesimo comma, anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell’impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore, mentre é esclusa la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato ad individuale o autonomo.

Per la individuazione delle caratteristiche tecniche e di rendimento che devono possedere le caldaie a condensazione ed il sistema di distribuzione occorre fare rinvio alle specifiche tecniche e alle prescrizioni indicate dall’articolo 9 del decreto, concernente la asseverazione degli interventi.

 

In relazione alla documentazione giustificativa delle spese sostenute, il pagamento deve avvenire a mezzo di bonifico bancario o postale dal quale risultino la causale del versamento, il codice fiscale di colui che beneficia della detrazione, nonché il codice fiscale o la partita IVA del destinatario del bonifico. L’Agenzia delle Entrate, a seguito di interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000, ha emanato la Risoluzione n. 283/E del 7 luglio 2008 con la quale ha specificato che, per quanto concerne l’ipotesi in cui il contribuente sostenga le spese pagando a rate, tale modalità di pagamento non ostacola il riconoscimento dell’agevolazione a condizione che i pagamenti rateali siano effettuati mediante bonifico bancario o postale, negli anni di vigenza della disposizione agevolativa. L’obbligo del bonifico quale modalità di pagamento viene meno per i soggetti titolari di reddito d’impresa, in quanto per questi non rileva la data del pagamento, bensì il momento in cui i costi sono imputati che per le prestazioni di servizi è la data in cui le prestazioni vengono terminate, mentre per i beni mobili è la data di consegna o spedizione, a meno che l’effetto traslativo si verifichi in data diversa.

Si deve precisare, inoltre, che a far data dall’1/07/2010, gli istituti di credito e Poste Italiane S.p.A. effettuano una ritenuta nella misura del 10% (al netto dell’IVA al 20%) a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta ai beneficiari.

Dall’anno 2009 i soggetti che intendono beneficiare del credito devono inviare comunicazione all’Agenzia delle Entrate, così come previsto dal provvedimento dello stesso ente datato 6 maggio 2009[2].

In particolare, il modello deve essere presentato con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi d’imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati.

Il modello deve essere utilizzato per comunicare le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008.

Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d’imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d’imposta, mentre la presentazione non è prevista qualora i lavori siano iniziati e conclusi nel medesimo periodo d’imposta.

Il modello deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente con modalità telematica, direttamente dai soggetti interessati ovvero tramite gli intermediari abilitati di cui all’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. A tal fine i predetti soggetti sono tenuti a trasmettere i dati contenuti nella comunicazione utilizzando il prodotto informatico disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate ovvero secondo le specifiche

tecniche da approvare con successivo provvedimento.

Per quanto riguarda i termini temporali, il modello deve essere presentato entro novanta giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio; per gli interventi i cui lavori proseguono per più periodi d’imposta, deve essere presentato entro novanta giorni dal termine di ciascun periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto della comunicazione. In caso di mancato rispetto del termine o di omissione della comunicazione non vi è alcuna decadenza dal beneficio, ma solo l’applicazione della sanzione in misura fissa prevista dall’art. 11 comma 1 del D.Lgs. n. 417 del 1997.

Per quanto attiene agli adempimenti, oltre a quanto detto circa le comunicazioni da inviare all’Agenzia delle Entrate e le modalità di pagamento, l’art. 4 del DM 19 febbraio 2007, recante «Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», dispone che i soggetti beneficiari delle detrazioni in parola devono indicare in fattura separatamente il costo della manodopera per la realizzazione dei lavori; inoltre, devono ottenere l’asseverazione da parte di un tecnico abilitato e conservare tutta la documentazione giustificativa delle spese sostenute, al fine di osservare le eventuali richieste dell’amministrazione finanziaria.

In particolare, l’attestazione del tecnico qualificato deve illustrare la corrispondenza tra i lavori eseguiti e i requisiti tecnici richiesti specificatamente per ciascun intervento, così come disposto dagli artt. dal 6 al 9 del DM sopra citato.

Circa le caratteristiche della detrazione, la stessa è pari al 55% delle spese sostenute per gli interventi ed entro un tetto massimo che abbiamo già indicato in precedenza. La detrazione può essere suddivisa in un numero di quote annuali del medesimo importo non inferiore a tre e non superiore a dieci; è lo stesso contribuente a scegliere, al momento della prima detrazione, su quante quote suddividere l’intero importo e la scelta è irrevocabile. Per i costi sostenuti dall’1/01/2009 in poi la detrazione dall’imposta lorda deve essere suddivisa in cinque rate annuali dello stesso importo[3], mentre per i costi sostenuti nel 2011 è consentita la ripartizione in dieci quote annuali di pari importo[4].

Infine, occorre riferire che la detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni previste dalla disciplina legislativa nazionale per le stesse tipologie di interventi; specificatamente, la detrazione in parola non è cumulabile né con le detrazioni previste per il restauro e la manutenzione di beni vincolati, né con le ristrutturazioni edilizie, così come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 152/E del 5.07.2007. Non è inoltre cumulabile con l’erogazione della tariffa incentivante per la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia di fonti rinnovabili, la cui disciplina è contenuta nell’art. 7, comma 2 del D.Lgs. n. 387 del 2003[5].

 


 


[1] Si veda la Circolare n. 36/E dell’Agenzia delle Entrate del 31 maggio 2007.

[3] Vd. art. 29, comma 6 del DL n. 185 del 2008.

[4] Vd. art. 1, comma 48 della Legge n. 220 del 2010.

[5] Sul punto, si veda anche la Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 207/E del 20.05.2008.



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